Ordinanza n. 69/1957
Altra decisione · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
citata
- art. 4legge 333/1951
- art. 20legge 333/1951
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1952, n. 3426, promosso con
l'ordinanza 4 luglio 1956 della Corte di appello di Bari, pronunciata
nella causa promossa da Lenti Chiara ed altri contro la Sezione
speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3
novembre 1956 ed iscritta al n. 309 del Registro ordinanze 1956.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi i difensori avvocati Aldo Sandulli e Aldo Dedin ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto in fatto:
Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1952, n.
3426 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 19
gennaio 1953), furono espropriati ha. 164.26.86 di terreni in agro di
Mottola, in danno di Pietro, Nicola e Francesco Lenti fu Vito.
Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 1953, Chiara,
Giovanna ed Augusto Lenti, germani degli espropriati, convennero l'Ente
di riforma dinanzi al Tribunale di Bari, proponendo azione di revindica
dei terreni. A motivo della domanda dedussero che detti terreni
facevano parte del compendio ereditario del loro genitore, Vito Lenti,
ed erano stati loro assegnati con atto di divisione ricevuto dal notar
Penta di Putignano il 23 dicembre 1951, registrato il 14 gennaio 1952 e
trascritto il 24 gennaio detto. Subordinatamente, dedussero che il
suddetto decreto presidenziale doveva considerarsi illegittimo per
avere approvato un piano di esproprio pubblicato oltre il termine di
legge (nel F. A. L. della provincia di Taranto, che, pur recando la
data 28 dicembre 1951, era stato in realtà pubblicato il 3 gennaio
1952).
Il Tribunale dispose l'integrazione del contraddittorio nei
confronti degli altri figli ed eredi di Vito Lenti, Pietro, Nicola,
Francesco e Cassandra.
Costoro si costituirono in giudizio (per Nicola, deceduto, la erede
Luisa Ceo), dichiarando di aderire alla domanda proposta dagli attori,
e dedussero, in aggiunta, che le quote espropriate erano state anche
superiori al dovuto, perché nel computo del reddito globale era stato
incluso anche quello incidente su proprietà soggetta ad usi civici e
quello relativo a terreni oggetto di revindica da parte di terzi.
Il Tribunale, con sentenza 1-16 giugno 1954, respinse la domanda.
A seguito di gravame interposto dagli eredi Lenti, la Corte di
appello di Bari, con l'ordinanza in data 4 luglio 1956, ha disposto
rimettersi gli atti a questa Corte perché risolva la questione circa
la legittimità della delega ex art. 5 legge Sila ed 1 legge stralcio e
giudichi altresì "se, una volta ritenuta la costituzionalità della
legge delegata, questa abbia eventualmente violato i limiti della legge
delegante".
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 3 novembre
1956.
Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti ed ha fatto
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gli eredi Lenti, per quanto concerne il denunziato eccesso di
delega del decreto di esproprio, hanno sostenuto che la divisione, per
la sua natura di atto dichiarativo, e avuto anche riguardo alle
disposizioni contenute negli artt. 4, terzo comma, della legge stralcio
ed 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, deve ritenersi esclusa dal
novero degli atti che l'art. 20 della legge stralcio dichiara
inefficaci se stipulati successivamente alla data del 15 novembre 1949.
Hanno inoltre riprodotto le altre censure già dedotte nei giudizi
di merito, concernenti la inclusione nell'esproprio di beni contestati
e indisponibili, di beni rivendicati da terzi con atti di citazione del
1946, tempestivamente trascritti; hanno infine contestato l'esattezza
della determinazione dei redditi dominicali, richiamando i dati di una
consulenza tecnica prodotta in giudizio. Tali argomenti sono stati
ampiamente illustrati anche in una memoria depositata.
L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'Ente di
riforma e del Presidente del Consiglio, ha concluso, in base alle
argomentazioni esposte in tutte le cause analoghe, perché le questioni
proposte siano dichiarate improponibili o inammissibili;
subordinatamente, perché siano dichiarate infondate.
Considerato in diritto:
Riguardo alle denunciate violazioni delle norme contenute nella
legge 21 ottobre 1950, n. 841, da parte del decreto presidenziale 18
novembre 1952, n. 3426, mentre la difesa degli attori Lenti ha
denunciato tutta una serie di vizi imputabili a tale decreto, la Corte
di appello di Bari, nell'ordinanza di rinvio, dopo essersi diffusa
nella discussione sulla legittimità costituzionale della delegazione,
si è limitata ad osservare che sarebbe spettato alla Corte
costituzionale "stabilire, se una volta ritenuta la costituzionalità
della legge delegata, questa abbia eventualmente violato i limiti della
legge delegante".
Questa parte dell'ordinanza di rinvio non è certamente conforme a
quanto prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale
esige che, sia pure mediante un riferimento ai termini ed ai motivi
della istanza con cui la questione di legittimità costituzionale è
stata sollevata da una delle parti del giudizio principale, l'autorità
giurisdizionale precisi nell'ordinanza l'oggetto della questione
stessa, che costituisce poi l'oggetto del processo costituzionale.
Secondo la lettera della ordinanza della Corte di appello
sembrerebbe che questa ritenga che la Corte costituzionale possa e
debba ricercare di ufficio se esistano eventuali violazioni delle norme
della legge di delegazione da parte del decreto presidenziale, laddove
è ben noto che una ricerca simile non è consentita a questa Corte, in
ragione del sistema prescelto dal legislatore costituente per
l'attuazione delle garanzie costituzionali.
Anche ammesso, peraltro, che con quella formula sintetica e
generica la Corte di appello abbia inteso fare richiamo, pur senza
riferirne i termini e i motivi, alle deduzioni delle parti nel giudizio
principale, demandando a questa Corte il compito di rintracciarle negli
atti di quel processo (anche per la evidente necessità di controllare
che le parti medesime non siano state indotte, per eccessivo zelo
difensivo, a modificarle e ad estenderle in questa sede), la ordinanza
di rinvio non sarebbe ugualmente conforme al precetto della legge.
Nella specie si deve osservare che le censure sollevate in questo
giudizio dagli espropriati e dai loro consorti contro il decreto di
esproprio corrispondono sostanzialmente a quelle discusse nei due
giudizi di merito, di primo e di secondo grado, anche se si trovano
esposte in prospettiva alquanto diversa e se su alcune di esse non si
è più particolarmente insistito..
Per varie questioni, sulla inclusione nel compendio espropriato di
beni indisponibili, di beni rivendicati da terzi con atti di citazione,
tempestivamente trascritti, che risalirebbero al 13 marzo 1946, sulla
esattezza della determinazione dei redditi dominicali, contestata anche
mediante la produzione di una consulenza tecnica di parte,
occorrerebbero complesse indagini e valutazioni di merito, le quali
potrebbero anche dimostrarsi successivamente superflue ai fini del
giudizio sulla legittimità costituzionale del decreto presidenziale
impugnato.
Vi è stata infatti, nell'ordinanza di rinvio, una omissione
completa di quella valutazione della rilevanza delle questioni di
legittimità rimesse alla Corte costituzionale rispetto al giudizio
principale, che la legge tassativamente esige, quando dispone che il
provvedimento di rinvio è preso dell'autorità giurisdizionale, "
qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (art. 23,
secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87).
A questa omissione la Corte costituzionale non può supplire,
perché l'accertamento del rapporto di rilevanza e di pregiudizialità
fra la questione di legittimità costituzionale e il giudizio sulla
controversia principale, oggetto del processo davanti all'autorità
giurisdizionale, spetta esclusivamente a questa. Di conseguenza, allo
stato degli atti, le questioni di legittimità costituzionale per c. d.
eccesso di delega, alle quali genericamente si allude nell'ordinanza
della Corte di appello di Bari, non possono formare oggetto di giudizio
in questa sede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte