Ordinanza n. 69/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 152 e 592
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12
giugno 1971 dal pretore di Pesaro nel procedimento penale a carico di
D'Alò Giuseppe, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22
settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che con la prima questione il pretore di Pesaro denuncia
la illegittimità costituzionale dell'art. 592 del codice di procedura
penale, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
in quanto, vietando atti istruttori dopo l'intervento di un decreto di
amnistia, lede il diritto di difesa dell'imputato;
che una seconda censura il pretore stesso solleva nei confronti
dell'art. 152 c.p.p. per violazione dell'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, poiché, facendo prevalere la dichiarazione di estinzione
del reato per amnistia sulla pronunzia di merito, contrasta con il
divieto di presunzione implicita di colpevolezza sancito dalla
disposizione costituzionale predetta.
Considerato che entrambe le questioni sono state decise da questa
Corte con la sentenza n. 175 del 1971, la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 151 del
codice penale, nella parte in cui non impone l'obbligo pel legislatore
di consentire la rinunzia all'applicazione dell'amnistia, ed ha
ritenuto che tale rinunzia, se lasciata aperta in ogni caso
all'imputato, costituisce esplicazione del diritto di difesa; e
pertanto sottrae il provvedimento di amnistia alla censura di
violazione dell'art. 24 della Costituzione;
che la stessa sentenza ha dichiarato infondata la questione
relativa all'art. 592 c.p.p., inteso nel senso che il divieto ivi
previsto di procedere ad atti istruttori in caso di amnistia non sia da
far valere quando risulti la rinunzia ad essa; sicché per quanto
riguarda la prima censura se ne deve dichiarare la manifesta
infondatezza;
che anche nei confronti della denuncia dell'art. 152 c.p.p., per
violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, si deve
giungere alla stessa conclusione, poiché, infatti, ammessa la
rilevanza costituzionale dell'interesse dell'imputato ad ottenere una
sentenza di merito, in luogo di una dichiarativa dell'estinzione per
amnistia, secondo ritenuto dalla Corte con la menzionata sentenza n.
175 del 1971, deve ritenersi che tale interesse risulti soddisfatto
quando sia consentito all'interessato di sottrarsi all'amnistia.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 592, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione e la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 152 del codice di procedura
penale in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione,
già decise con la sentenza n. 175 del 1971, proposta dal pretore di
Pesaro con l'ordinanza citata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte