Ordinanza n. 69/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1973 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,
terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Mari Giovanni e Binni Lanfranco,
iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 1 luglio 1972 dalla Corte di assise di
Campobasso nel procedimento penale a carico di Buono Roberto e
Guerrizio Luigi, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15
novembre 1972;
3) ordinanza emessa il 18 settembre 1972 dal tribunale di Potenza
nel procedimento penale a carico di Villani Concetta ed altri, iscritta
al n. 351 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.
Udita nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 la relazione del
Presidente Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato in
via incidentale varie questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n.
47 (secondo il quale per i reati commessi col mezzo della stampa si
procede con giudizio direttissimo), facendo riferimento, una all'art. 3
Cost., e le altre, rispettivamente, agli artt. 3, 21 e 24, e agli artt.
3 e 111 Cost.;
che in nessuno dei giudizi vi è stata, in questa sede,
costituzione di parti;
che i giudizi stessi possono essere riuniti.
Considerato che le predette questioni sono già state dichiarate
non fondate dalla Corte con la sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972, e
che nelle suindicate ordinanze non sono stati prospettati profili
nuovi, né vengono addotti motivi che possano indurre a modificare la
precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8
febbraio 1948, n. 47, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 111 della Costituzione, e già
dichiarate non fondate con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte