Ordinanza n. 69/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 718
e 720 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1973 dal pretore di Sampierdarena
nel procedimento penale a carico di Marinoni Aristide ed altri,
iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dal pretore di Sampierdarena
nel procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta
al n. 303 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con ordinanze emesse il 10 aprile 1973 ed il 13 marzo
1973 dal pretore di Sampierdarena nel corso di procedimenti penali
rispettivamente a carico di Marinoni Aristide ed altri e Ferrari
Alfredo ed altri, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718
e 720 del codice penale;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate non
fondate da questa Corte con sentenza 27 aprile 1972, n. 80, e
successivamente manifestamente infondate con ordinanza 13 dicembre
1972, n. 194, in riferimento alla stessa disposizione della
Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano
indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 718 e 720 del codice penale, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe
indicate e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27
aprile 1972 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 194 del 13
dicembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale Palazzo della Consulta il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte