Ordinanza n. 69/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 660 e 663,
primo comma, prima ipotesi, e 668 del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1982 dal Pretore di Torino,
iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto
per morosità il Pretore di Torino, con ordinanza emessa l'11 luglio
1982, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 660, 663, primo comma, prima
ipotesi, e 668 del codice di procedura civile;
che il giudice a quo lamenta:
1) l'equiparazione degli effetti della mancata comparizione
dell'intimato - cui viene attribuito valore confessorio - alla
dichiarazione di non-opposizione;
2) l'omessa previsione dell'obbligo di indicare in atto di
citazione le conseguenze di tale mancata comparizione;
3) l'esonero, per l'attore, della prova dei fatti costitutivi
della domanda con la connessa impossibilità per il giudice di
richiedere che l'attore medesimo provveda a tale prova, nonché di
valersi dei propri poteri istruttori, ovvero di apprezzare la
gravità del dedotto inadempimento;
4) l'imposizione all'intimato di un comportamento attivo che
trasformerebbe il diritto di difesa in obbligo a contraddire;
5) l'esclusione dell'appello, nonché della revocazione avverso
l'ordinanza di convalida, definita come provvedimento inadeguato e
non motivabile, terminativo, di un procedimento del tutto privo di
cognizione;
Considerato che la Corte ha già dichiarato infondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura
civile, sollevate in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, e
111, primo comma, della Costituzione (sentt. nn. 89/1972, 171/1974 e
94/1979);
che il giudice a quo non prospetta argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, sottoponendo viceversa a
critica le motivazioni svolte dalla Corte e richiedendo un riesame
del contenuto delle citate decisioni;
che la questione concernente la lamentata carenza dell'art. 660
del codice di procedura civile, in ordine alla mancata previsione di
un obbligo d'indicare in citazione le conseguenze della mancata
comparizione, non è risolvibile se non tramite una pronuncia
additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici,
possibili, formulazioni quale può risultare esclusivamente
dall'attività legislativa;
che analogo discorso va riferito al dedotto difetto di
motivazione nonché all'"inadeguatezza" dello strumento processuale
dell'ordinanza, dal legislatore prescelta quale provvedimento
terminativo del procedimento di convalida;
che le questioni relative al regime delle impugnazioni della
predetta ordinanza non sono rilevanti nel giudizio in corso dinanzi
al giudice rimettente, in cui non viene in evidenza alcun profilo
attuale di gravame (ord. 80/1979);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 660 e 663, comma primo, e 668 del codice
di procedura civile, sollevate, dal Pretore di Torino con l'ordinanza
di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3, comma primo, 24, comma
secondo, e 111, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte