Ordinanza n. 69/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 958/1986
- art. 20legge 958/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge
24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla
ferma di leva prolungata), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo
1988 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra
Tarantino Antonio e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 287 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.D.E.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Genova, nel procedimento civile
instaurato da Tarantino Antonio contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad
ottenere la restituzione delle somme da lui versate per il riscatto
del servizio militare il quale era stato disposto dall'Ente con
deliberazione del 15 novembre 1984, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre
1987, n. 958, secondo cui il periodo di servizio militare è valido a
tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la
determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico;
che risulterebbe violato l'art. 81 della Costituzione per la
mancata previsione del finanziamento della spesa subita
dall'I.N.A.D.E.L.;
che nel giudizio si è costituito l'I.N.A.D.E.L. che ha
concluso, in via principale, per la manifesta infondatezza della
questione in quanto la norma censurata non ha efficacia retroattiva
e, in via subordinata, per il suo accoglimento se si dovesse
estendere il benificio del computo del servizio militare anche a
coloro che benificiano della indennità premio di servizio alla fine
del rapporto di impiego;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per
l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione sia perché
il ricorrente aveva già ottenuto il riscatto e la computabilità del
servizio militare prestato e, quindi, non poteva aver diritto alla
restituzione delle somme già versate, sia perché la legge (art. 52)
ha previsto la copertura finanziaria a prescindere dal fatto che,
siccome la computabilità del servizio militare comporta un aumento
della retribuzione, si avrebbe anche un aumemto delle contribuzioni,
sia perché la legge non ha efficacia retroattiva siccome diretta
alla incentivazione della prestazione del servizio militare;
Considerato che il giudice remittente ha ritenuto l'applicabilità
della norma censurata al rapporto de quo disattendendo le tesi della
inapplicabilità della norma nella controversia per essere stato il
rapporto regolato dalla precedente normativa e della non
retroattività della norma censurata, sostenuta sia dall'Avvocatura
Generale dello Stato, sia dall'I.N.A.D.E.L. ed eventualmente
riproponibile in appello;
che, comunque, la legge in esame prevede la copertura
finanziaria della spesa sia pure a favore del Ministero della Difesa
(art. 52);
che l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per
fronteggiare nuove o maggiori spese va osservato con puntualità
rigorosa per le leggi che incidono sull'esercizio in corso per il
quale è stato consacrato, con l'approvazione del Parlamento,
l'equilibrio tra entrate e spese nell'ambito di una visione generale
dello sviluppo economico del Paese e della situazione finanziaria
dello Stato, ma non è richiesto con altrettanto rigore per le spese
gravanti sugli esercizi futuri essendo ammessa la possibilità di
ricorrere, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi,
all'inasprimento di quelli già esistenti, alla riduzione delle spese
già autorizzate, all'accertamento formale di nuove entrate,
all'emissione di prestiti ed, in genere, ad altre operazioni
finanziarie che assicurino la raccolta di fondi;
che non è nemmeno richiesta una puntuale e rigorosa previsione
della spesa che impegni più esercizi negli esatti termini e
nell'esatto importo ai quali, poi, debba corrispondere puntualmente
una copertura, essendo possibile effettuare il riscontro nei bilanci
dei vari esercizi (sentenza n. 12 del 1987);
che non è sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità
l'entità della copertura finanziaria, rimessa al giudizio del
Parlamento in sede di approvazione della legge;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme
sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), con
riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sollevata
dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte