Ordinanza n. 69/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo
comma, e 431 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di
Cominelli Giorgio iscritta al n. 593 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Cominelli Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 589 del codice
penale, il Tribunale di Ancona, con ordinanza emanata nell'udienza
dibattimentale del 13 dicembre 1990, rilevando l'omissione
dell'indicazione del reato contestato, ha dichiarato la nullità del
decreto che dispone il giudizio, rimettendo gli atti al giudice per
le indagini preliminari;
che con ordinanza del 15 dicembre 1990 (r.o. n. 593 del 1991),
il giudice per le indagini preliminari, rilevando l'erroneità della
dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio e
constatando il verificarsi di una stasi processuale equiparabile alle
situazioni di contrasto tra giudice delle indagini preliminari e
giudice del dibattimento, ha sollevato questione di
costituzionalità: a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di
procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto,
"qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e
giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per
violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della
Costituzione, poiché l'applicazione di tale norma costringerebbe il
giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attività
processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in virtù di
un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria;
b) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in contrasto
con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto, non prevedendo
che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche "l'originario
decreto di citazione per il giudizio dell'udienza preliminare",
sarebbe causa di nullità originata, come nel giudizio a quo, dalla
mancata allegazione, da parte della cancelleria, al decreto che
dispone il giudizio del "decreto di citazione", nel quale è indicato
il reato contestato;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare
e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo,
questione sollevata, in riferimento sia all'art. 101, secondo comma,
della Costituzione (ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992),
sia agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (ord. n. 13 del 1992);
che nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi
o diversi da quelli già esaminati e che, pertanto, la questione
relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non
trova applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al giudice
remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini
della rinnovazione del decreto che dispone il giudizio;
che, pertanto, la questione sollevata relativa all'art. 431 del
codice di procedura penale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 2, 3
e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della
Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte