Ordinanza n. 69/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e
10, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse
il 24 novembre e il 15 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli, sezione
per il riesame delle misure cautelari coercitive, rispettivamente
iscritte ai nn. 552 e 586 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 novembre 1998, pervenuta
a questa Corte il 17 settembre 1999 (R.O. n. 552 del 1999), il
Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari
coercitive, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 3, 13 e 24, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevede con carattere di
perentorietà il termine entro il quale deve essere rivolta la
richiesta degli atti ex art. 291 c.p.p. all'autorità giudiziaria
procedente e nella parte in cui, all'inosservanza di tale termine,
non ricollega esplicitamente alcuna sanzione";
che il remittente dissente dalla soluzione interpretativa
adottata da questa Corte con la sentenza n. 232 del 1998, secondo cui
il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti
al tribunale del riesame decorre dal momento in cui perviene alla
cancelleria del medesimo la richiesta di riesame, e che dunque entro
tale termine si deve collocare anche l'"immediato avviso" che deve
esserne dato all'autorità procedente affinché provveda alla
tempestiva trasmissione degli atti: interpretazione giudicata in
contrasto con il tenore letterale dell'art. 309, comma 5, cod. proc.
pen.;
che peraltro il giudice a quo ritiene che il disposto di cui
all'art. 309, commi 5 e 10, come dal medesimo interpretato, presenti
profili di illegittimità costituzionale per violazione degli
artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, rispettivamente per la
irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, per
il pregiudizio che ne deriverebbe ad una tutela effettiva della
libertà personale, e per il pregiudizio al diritto di difesa, in
quanto non sarebbe stabilito un termine perentorio per l'avviso da
dare all'autorità procedente dell'avvenuta presentazione della
richiesta di riesame, e in quanto all'inosservanza di tale termine
non sarebbe, conseguentemente, collegata alcuna sanzione;
che analoga questione di legittimità costituzionale
dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., in riferimento agli
artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, ha sollevato lo stesso Tribunale
di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari coercitive,
con ordinanza emessa il 15 dicembre 1998, pervenuta a questa Corte il
24 settembre 1999 (R.O. n. 586 del 1999);
che anche in tale ordinanza il remittente prende atto della
soluzione interpretativa adottata da questa Corte con la sentenza
n. 232 del 1998, ma ritiene di doversene discostare, giudicandola in
contrasto con il tenore dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.;
che, sulla base di questa premessa, il giudice a quo ritiene
di non avere altra alternativa che quella di sollevare nuovamente la
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
denunciate, "non potendo assegnare alla formula normativa un
significato ritenuto incompatibile con la Costituzione"; e pertanto
promuove l'incidente per le medesime ragioni già disattese da questa
Corte, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni
dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 9 giugno
1997 (R.O. n. 674 del 1997), che diede luogo al giudizio di
legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 232 del 1998;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata, e aderendo - nel solo atto di intervento relativo al
giudizio introdotto con l'ordinanza R.O. n. 586 del 1999 - alla
soluzione interpretativa accolta da questa Corte.
Considerato che le due ordinanze sollevano la stessa questione,
sicché può disporsi la riunione dei giudizi affinché siano decisi
con un'unica pronunzia;
che, come ricorda il giudice a quo, questa Corte ha già
deciso in altra occasione identica questione, dichiarandola non
fondata sulla base di una ricostruzione del sistema normativo -
effettuata alla luce dei principi costituzionali relativi alla
garanzia giurisdizionale in materia di libertà personale - in base
alla quale il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti
al tribunale del riesame, dalla cui inosservanza l'art. 309, comma
10, cod. proc. pen. fa discendere la decadenza della misura
coercitiva, decorre dal momento in cui la richiesta di riesame
perviene alla cancelleria del tribunale del riesame (sentenza n. 232
del 1998);
che successivamente questa Corte, con ordinanze n. 269 e
n. 445 del 1999, ha dichiarato la medesima questione manifestamente
infondata, dando atto che la Corte di cassazione a sezioni unite, con
sentenza 18 gennaio 1999, n. 25, ha accolto e a sua volta argomentato
la soluzione interpretativa adottata da questa Corte nella predetta
sentenza n. 232 del 1998, onde, dopo la detta pronuncia del giudice
di legittimità, la controversia interpretativa sul dies a quo da cui
decorre il termine per la trasmissione degli atti al tribunale del
riesame può, allo stato, ritenersi risolta nel senso della
richiamata interpretazione ancorata ai principi costituzionali;
che la medesima questione viene ora nuovamente sollevata dal
Tribunale di Napoli, il quale non condivide tale soluzione
interpretativa;
che le due ordinanze di rimessione sono però anteriori alla
pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 25 del
1999, sopra ricordata, e dunque non hanno potuto tenerne conto;
che la interpretazione accolta da questa Corte nella sentenza
n. 232 del 1998, e condivisa dalle sezioni unite della Corte di
cassazione, deve essere qui confermata; onde alla luce di essa la
questione ora nuovamente proposta risulta manifestamente infondata
(cfr. ordinanze n. 269 e n. 445 del 1999).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli,
sezione per il riesame delle misure cautelari coercitive, con le
ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte