Ordinanza n. 69/2001
Altra decisione · depositata il 16/03/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
- art. 297Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 6legge 205/1999
citata
- art. 9legge 300/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n.507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n.205), promosso con ordinanza emessa il
2 febbraio 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da G.
F., iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 21,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 febbraio 2000, la Corte
di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), recante modifica dei
presupposti per la dichiarazione di abitualità in contrabbando, di
cui all'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale);
che la Corte rimettente deduce, in punto di fatto, di essere
investita dell'impugnazione proposta dall'imputato avverso la
sentenza di secondo grado, confermativa (salva la correzione di un
errore materiale nel dispositivo) di quella emessa in prime cure, che
lo aveva condannato per reati previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1973 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dichiarato delinquente abituale
in contrabbando: impugnazione a sostegno della quale il ricorrente
aveva dedotto, tra l'altro, con motivi aggiunti, la carenza dei
presupposti per la dichiarazione di abitualità, a seguito della
modifica introdotta dalla norma denunciata;
che - premessa la rilevanza della questione nel giudizio a
quo, dovendo la dichiarazione di abitualità essere in effetti
valutata alla luce del nuovo quadro normativo - la Corte rimettente
osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, come la disposizione
sottoposta a scrutinio di costituzionalità appaia emanata in
violazione dei limiti della delega legislativa conferita al Governo
dagli artt. 1 e 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205, delega che
aveva ad oggetto la depenalizzazione di alcuni fatti di contrabbando,
e non anche una nuova disciplina del contrabbando abituale;
che, ad avviso del giudice a quo, la modifica censurata - per
effetto della quale, ai fini della dichiarazione di abitualità in
contrabbando, l'ammontare complessivo del tributo sottratto o che si
tentava di sottrarre con i fatti di contrabbando di cui alle
precedenti tre condanne deve essere non inferiore a lire ventuno
milioni (anziché a lire cinquantamila, come precedentemente
previsto) - non potrebbe essere considerata neppure come una
necessaria conseguenza della riforma introdotta dall'art. 25 dello
stesso decreto legislativo n. 507 del 1999, che ha depenalizzato i
fatti di contrabbando quando l'ammontare dei diritti di confine
dovuti non superi lire sette milioni;
che l'ambito di operatività dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 507 del 1999 va, infatti, al di là della materia
regolata dall'art. 25: giacché, mentre tale ultima disposizione - in
linea con i principi fissati dalla legge di delegazione - ha
espressamente escluso dalla depenalizzazione il contrabbando di
tabacco lavorato estero, la norma impugnata, modificando l'art. 297
del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, risulta
al contrario riferibile a qualsiasi tipo di contrabbando;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza
della questione.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
l'art. 9 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base
all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla
tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, fatta a
Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino
il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in
via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle comunità
europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a
Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa
alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari
delle comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla
lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il
17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti
privi di personalità giuridica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 250 del 25 ottobre 2000, ha ulteriormente elevato
il limite quantitativo per la dichiarazione di abitualità in
contrabbando, di cui all'art. 297 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1973 - riferito all'ammontare complessivo dei
diritti sottratti o che si tentava di sottrarre con le violazioni
oggetto di precedente condanna - fissandolo in lire ventitré milioni
duecentotrentacinquemila;
che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al
giudice rimettente affinché valuti se, a fronte di tale sopravvenuta
modifica - disposta con legge ordinaria -, la questione di
legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nel
procedimento a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte