Ordinanza n. 69/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 2000
dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marcello
Spaccarelli e Emilio Ponticiello, iscritta al n. 300 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il
27 gennaio 2000, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura civile, per
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
non consente l'impugnazione mediante istanza di regolamento di
competenza delle sentenze del giudice di pace;
che la questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata nel corso di una causa civile di valore superiore a due
milioni di lire, in grado di appello, in cui era impugnata la
sentenza d'incompetenza territoriale emessa dal giudice di pace di
Roma;
che il giudice rimettente - partendo dall'interpretazione
data all'art. 46 cod. proc. civ. dalla Corte di cassazione, nel senso
dell'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza
avverso le sentenze del giudice di pace in tema di competenza (o di
sospensione del processo), e tenendo conto che il testo vigente
dell'art. 353 cod. proc. civ. non prevede, in caso di riforma della
sentenza di primo grado declinatoria della competenza, il ritorno
della causa al primo giudice - dubita della legittimità
costituzionale del sistema che ne risulta, per violazione dei
principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del diritto di difesa in
giudizio, sotto vari profili;
che in particolare, secondo il rimettente, la dichiarazione
di incompetenza del giudice di pace comporterebbe la devoluzione al
giudice di appello, in unico grado, della cognizione sul merito e
quindi l'attribuzione alla vicenda di un solo grado di giurisdizione
di merito, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa;
che inoltre il provvedimento del giudice di pace che dichiari
la sospensione del processo sarebbe assolutamente insindacabile, con
irragionevole differenza rispetto alla disciplina dello stesso
provvedimento emesso da altri giudici, impugnabile con istanza di
regolamento di competenza, senza che rilevi la possibilità, addotta
dalla giurisprudenza, di far valere l'illegittimità della
sospensione con la sentenza che definisce il giudizio, perché
intanto sarebbe divenuto irrimediabilmente privo di tutela il diritto
della parte alla non sospensione;
che il ritorno al primo giudice ha invece luogo ove la
sentenza del giudice di pace, se inappellabile in quanto pronunciata
secondo equità, sia soggetta a ricorso per cassazione, con
conseguente irragionevole anomalia;
che infine, ove venga affermata dal giudice di pace la
competenza per materia o per valore del tribunale, si verificherebbe
la sovrapposizione, davanti a quest'ultimo, di una controversia in
grado di appello contro la sentenza del giudice di pace e di altra
controversia in primo grado a seguito di riassunzione, con
possibilità di decisioni difformi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando che la questione è già stata dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 585 del 2000.
Considerato che con l'ordinanza n. 585 del 2000 questa Corte ha
dichiarato manifestamente infondata identica questione di
legittimità costituzionale, rilevando che la disciplina risultante
dal combinato disposto degli artt. 46 e 353 del codice di procedura
civile non è irrazionale né in contrasto con gli invocati principi
costituzionali, per la presenza di rimedio avverso le sentenze del
giudice di pace di valore superiore a due milioni, declinatorie della
competenza;
che - non essendo state prospettate ragioni idonee a
giustificare una diversa decisione ne deriva la manifesta
infondatezza della odierna questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46 del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte