Ordinanza n. 7/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1960 · relatore Giuseppe Cappi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 645/1952
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
20 giugno 1952, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1956
dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D'Amico
Corrado e Salerni Alfredo, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1959
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21
febbraio 1959.
Ritenuto che a seguito di rapporto dell'Autorità di P. S. di
Pescara, D'Amico Corrado e Salemi Alfredo furono rinviati a giudizio
avanti al Tribunale di Pescara quali imputati del reato previsto e
punito dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, per avere nella
notte del 2 giugno 1955 cantato nelle vie di Pescara l'inno
"Giovinezza";
che il difensore degli imputati sollevò l'eccezione di
illegittimità costituzionale del citato art. 5 in riferimento all'art.
21 della Costituzione e chiese che il giudizio venisse sospeso e gli
atti trasmessi alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;
che il Tribunale, su conforme parere del P. M., con l'ordinanza
indicata in epigrafe, ritenne non manifestamente infondata l'eccezione
e, sospeso il giudizio, ordinò la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
che le parti private non si sono costituite e non vi è stato
intervento del Presidente del Consiglio;
Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre
1958, n. 74, depositata in Cancelleria il 6 dicembre successivo, ha
dichiarato "infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della
legge 20 giugno 1952, n. 645 in riferimento alle norme contenute nella
XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma
della Costituzione";
che la Corte ritiene che non sussistono ragioni per scostarsi dalla
suindicata pronuncia, la quale pertanto deve venire confermata nel
dispositivo e nella motivazione;
Visti gli artt. 26, comma secondo e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n.
645, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti
al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte