Ordinanza n. 7/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della
legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 (Norme sugli
interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche;
procedimenti; deleghe agli enti locali) e dell'art. 41 della legge
regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 (Norme per l'esecuzione
delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali
interventi previsti dalla l. n. 412/1975. Modificazioni degli artt. 2
e 19 legge regionale n. 31/1975), promosso con ordinanza emessa il 9
ottobre 1980 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto da Rotiroti
Francesco contro Comune di Torre Ruggiero ed altra, iscritta al n. 817
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 82 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione di Rotiroti Francesco;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il TAR della Calabria, a seguito di ricorso proposto
da Rotiroti Francesco contro il Comune di Torre Ruggiero e nei
confronti della Regione Calabria, ha sollevato, con ordinanza del 9
ottobre 1980, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27
della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della
legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9, in riferimento
all'art. 97 della Costituzione, in quanto le suddette disposizioni,
attribuendo al Comune il potere di emanare atti di espropriazione e di
occupazione temporanea o d'urgenza in favore del Comune stesso,
sarebbero lesive del principio di imparzialità dell'attività
amministrativa;
che - a parte le considerazioni desumibili dalla sentenza di questa
Corte n. 319/1983, che ha deciso nel merito questione analoga
relativamente a legge di altra regione - occorre preliminarmente
rilevare che l'ordinanza in oggetto omette del tutto di motivare sulla
rilevanza della questione, in quanto si limita a richiamare sul punto
altra decisione resa dallo stesso TAR con sentenza parziale in pari
data (peraltro neppure in atti);
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le ordinanze di
rimessione debbono, a pena di inammissibilità della questione, essere
motivate in ordine alla rilevanza, non potendosi sopperire alla
eventuale carenza di motivazione con il rinvio ad altre pronunce, in
quanto ciò non soddisfa le esigenze di generale e completa conoscenza
delle questioni sollevate, in vista delle quali è stabilito uno
specifico regime di pubblicità (v. sentenze nn. 69, 127 e 205/1983;
n. 158/82; nonché ord. n. 140/1983);
che, pertanto, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10
novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28
febbraio 1977, n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dal
TAR della Calabria con ordinanza del 9 Ottobre 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte