Ordinanza n. 7/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/01/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 62Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 71legge 313/1968
- art. 73legge 313/1968
citata
- art. 12legge 121/1934
- art. 83legge 46/1958
- art. 71Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 t.u. delle
leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21
febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19
aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio
1934, n. 121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n.
46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato);
dell'art. 83 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e
73, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma
primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con
ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti nel ricorso
proposto da Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa,
iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a
questa Corte il 10 giugno 1988), la Sez. IV giurisdizionale della
Corte dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 123
del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con
r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della l. 19
aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83
del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973 n.1092, "nelle parti in cui nei riguardi dei genitori
dei militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e
figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del diritto al
trattamento privilegiato ordinario indiretto al possesso dei
requisiti di inabilità a proficuo lavoro e di disagiate condizioni
economiche da parte dei genitori medesimi, con riferimento, per
quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli
articoli 71, primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo
1968 n. 313, 62, primo comma, e 64, secondo comma, del d.P.R. 23
dicembre 1978 n. 915, che tali requisiti condizionanti non
prevedono";
che nel relativo giudizio è intervenuta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che identica questione, che si incentra sulla
legittimità costituzionale dei requisiti posti dalla legge
(inabilità a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per
la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei
genitori di militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare
coniuge e figli con diritto a pensione, è già stata dichiarata
manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988
- sia pure con riferimento alla normativa successiva a quella in
esame -, essendosi riconosciuta la previsione di tali requisiti
"frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro
discrezionalità, sfuggono al sindacato di questa Corte";
che, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali
da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va
dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge
sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895
n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135;
12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dalla Corte dei
conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte