Ordinanza n. 7/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/01/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, terzo
comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza
emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale di Venezia nei processi penali
riuniti a carico di Greguol Gabriele ed altri, iscritta al n. 660 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza dell'8 maggio
1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 247, terzo comma, del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
parte in cui non prevede che il giudice, ritenuto immediatamente
ingiustificato il dissenso, disponga procedersi nelle forme del rito
abbreviato";
che, più precisamente, l'ordinanza di rimessione, richiamate le
sentenze n. 66 del 1990 e n. 183 del 1990, lamenta come - di fronte
ad un "dissenso manifestato dal P.M., con invocazione di motivi...
comunque estranei ai parametri già precisamente indicati dalla
Corte" che avrebbe "preso in considerazione, quale unico parametro
ipotizzabile per l'intervento del consenso o meno del P.M., il
raccordo della scelta alla definibilità del processo allo stato
degli atti" - al giudice che abbia individuato immediatamente "la
causa di ingiustificatezza" del dissenso resti precluso di procedere
con rito abbreviato ed evitare così "l'aggravio del dibattimento";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato, quanto alla prima questione, che la Corte, con
sentenza n. 66 del 1990, ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni,
cosicché spetta esclusivamente al giudice a quo verificare se il
dissenso espresso nel caso di specie risulti o no giustificato e che,
quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
che, quanto alla seconda questione, avendo la Corte con la
ricordata sentenza n. 66 del 1990 dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), anche nella parte in cui non prevede che il
giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del
codice di procedura penale, la censura ora sollevata solo formalmente
si rivolge al comma denunciato, essendo nella sostanza volta a
sindacare le statuizioni adottate dalla suddetta sentenza n. 66 del
1990, donde la manifesta inammissibilità anche di tale questione (v.
ordinanze n. 27 del 1990, n. 93 del 1990 e n. 203 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 247, terzo comma, del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Venezia con ordinanza dell'8 maggio
1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte