Ordinanza n. 7/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 8/1991
usata come parametro
citata
- art. 321Codice di procedura penale
- art. 219Codice di procedura penale
- art. 2legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
- art. 7legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di
sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia) convertito, con
modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, promosso con
ordinanza emessa il 10 giugno 1992 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento
per revoca del sequestro di beni sull'istanza di Zappia Giovanni,
iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di istanza per la revoca del
sequestro dei beni appartenenti ad una persona già vittima del reato
di sequestro di persona a scopo di estorsione e successivamente
liberata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82,
nella parte in cui (ultimo periodo) dispone che il sequestro dei beni
è in ogni caso revocato quando risulta cessata la permanenza del
reato;
che, nel prospettare la questione, il giudice rimettente muove
in primo luogo dal rilievo per cui esiste, nella specie, il fondato
sospetto che il patrimonio sottoposto a vincolo possa essere
impiegato dalla vittima, oramai liberata, per effettuare a posteriori
il pagamento del riscatto in dipendenza di una sorta di illecita
promessa di pagamento a favore degli autori del reato;
che, rispetto a questa evenienza, rappresentativa di un
"aggiramento" delle finalità della misura del sequestro,
l'ordinamento non appresterebbe, ad avviso del giudice a quo,
adeguata contromisura, in particolare in quanto non sarebbe possibile
emettere, successivamente alla revoca del sequestro dei beni di cui
all'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 1991, un provvedimento di
sequestro preventivo sui medesimi beni a norma dell'art. 321 del
codice di procedura penale, attesa la relazione di specialità che
intercorre tra i due istituti;
che, tutto ciò considerato, il rimettente individua un duplice
profilo di illegittimità costituzionale della norma denunciata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, giacché la prevista
connessione tra efficacia del sequestro e cessazione della permanenza
del reato: a) per un verso creerebbe disparità di trattamento tra il
caso in cui (si possa ritenere che) la vittima si adoperi per pagare
il riscatto una volta riacquistata la libertà e il caso in cui, per
le più diverse ragioni, la vittima rimanga in condizione di
segregazione sino all'effettivo pagamento del prezzo della
liberazione, a tutto svantaggio di questa seconda ipotesi; b) per
altro verso produrrebbe effetti non coerenti con le finalità della
normativa introdotta con il decreto-legge n. 8 del 1991, che ha avuto
di mira in primo luogo l'obiettivo di creare "ostacoli normativi
insuperabili" al conseguimento del riscatto, e dunque risulterebbe
irrazionale per incongruenza tra mezzi apprestati e fini perseguiti;
che, conclusivamente, onde eliminare i vizi lamentati, il
rimettente sollecita una declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma denunciata nella parte in cui riconnette,
sic et simpliciter, la cessazione di efficacia del sequestro dei beni
alla liberazione dell'ostaggio, senza consentire all'autorità
giudiziaria procedente un potere di delibazione, caso per caso, in
relazione alla concreta situazione verificatasi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che l'assunto centrale da cui muove il giudice a quo
nel prospettare la questione è quello per cui il sequestro
"speciale", regolato dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 1991,
convertito in legge n. 82 del 1991, preclude, una volta venuto meno
il vincolo per essere cessata la permanenza del reato di sequestro di
persona a scopo di estorsione, l'applicabilità del "comune"
sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 del codice di
procedura penale; è infatti in rapporto a detta preclusione che il
rimettente reputa necessaria la configurazione di una ulteriore
possibilità applicativa della cautela (sub specie del venir meno
dello sbarramento temporale istituito dalla disposizione impugnata);
che quell'assunto non risulta viceversa ancorato a dati
positivi, né può derivare da una interpretazione di ordine
sistematico e finalistico della disciplina denunziata;
che se, difatti, tra le principali finalità del decreto-legge
n. 8 del 1991 vi è stata quella di evitare difformi orientamenti
applicativi quanto alla apposizione del vincolo sui beni della
vittima (orientamenti la cui origine va rinvenuta nella formulazione
del testo dell'art. 219 del codice di procedura penale del 1930), in
modo da affermare una linea di prevenzione del fenomeno delittuoso
attraverso il c.d. blocco dei beni, ciò è avvenuto sostanzialmente
affrancando la misura reale dai presupposti ordinari del sequestro in
funzione preventiva (pertinenza delle res al reato; pericolo
dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato
ovvero agevolazione della commissione di altri reati), e il giudice
dal relativo obbligo di motivazione, in particolare attraverso una
disciplina improntata a rigorosi criteri di doverosità (quanto al
"blocco" dei beni della vittima, che è l'ipotesi dedotta nel
giudizio a quo);
che questi connotati di automaticità e doverosità
dell'adozione della misura, idonei certamente ad escludere una
concorrente applicazione del sequestro "speciale" e di quello
"comune" sui medesimi beni durante la permanenza del reato, e in
costanza del procedimento penale, non comportano tuttavia la
conseguenza, affermata dal rimettente, della ulteriore
inapplicabilità dell'ordinario sequestro preventivo ex art. 321 del
codice di procedura penale, una volta cessata la permanenza del
reato;
che, anzi, proprio la reputata preclusione verrebbe a produrre
effetti incongrui, giacché, una volta che ne sussistano i
presupposti, nonché ovviamente nel riespandersi del più penetrante
controllo giudiziale sull'esistenza dei presupposti medesimi,
risulterebbe irrazionale dedurre dalla esistenza di un istituto
"speciale", ma che ha esaurito ex lege i propri effetti, una sorta di
perpetuazione della relazione di specialità, alla cui verificazione
farebbe perlomeno difetto uno dei termini del rapporto da genere a
specie;
che, del resto, quella della possibilità di sottoporre al
sequestro ordinario i beni della vittima risulta essere - in difetto
di qualsivoglia disposizione di segno contrario - una soluzione
coerente con la portata della norma impugnata, proprio alla stregua
del canone di ragionevolezza: l'individuazione di un momento finale
di una data misura e della sua regolamentazione non può,
ragionevolmente, assumere effetti diversi e maggiori di quelli suoi
propri, sino ad interferire con una disciplina - quella del codice -
che il decreto-legge richiamato non ha inteso mutare e anzi è da
questo presupposta;
che quindi si deve ritenere possibile l'adozione del sequestro
preventivo ex art. 321 del codice di procedura penale, in coerenza
con la nuova e più ampia formulazione che questo strumento ha
assunto in detta norma rispetto al corrispondente istituto regolato
dall'art. 219 del codice del 1930; una formulazione originata - anche
- dal dichiarato intento di ricomprendere nel suo ambito il caso del
prezzo del riscatto nei reati di sequestro di persona a scopo di
estorsione (cfr. Relazione ministeriale al progetto preliminare del
codice sull'art. 321 citato);
che la conclusione cui si è sopra pervenuti deve perciò far
disattendere la premessa sulla quale si basa la questione proposta,
implicando la manifesta infondatezza di quest'ultima, in rapporto al
parametro costituzionale dedotto, giacché destituisce di fondamento
la prospettazione del rimettente circa il proprio impedimento ad
adottare, coevamente alla revoca del sequestro speciale ex decreto-legge n. 8 del 1991, un sequestro preventivo ordinario motivato
proprio dall'ipotizzato aggravamento o dalla protrazione delle
conseguenze del reato la cui permanenza è cessata, ovvero fondato
sulla prevenzione della commissione di ulteriori reati (elementi,
questi, la cui verifica compete ovviamente al giudice in rapporto al
caso concreto);
che, sotto altro profilo, la questione si rivela manifestamente
infondata anche nella residua parte in cui, ai fini della risoluzione
del quesito posto dal rimettente, può prescindersi dal presupposto
interpretativo che si è sopra affrontato, vale a dire in rapporto
alla denunciata "incongruenza tra mezzi e fini" nella disciplina
censurata, che sostanzierebbe un vizio di irrazionalità intrinseca
della norma;
che, in contrario, si deve sottolineare come l'apposizione di un
termine di efficacia del sequestro costituisca un' opzione
legislativa idonea a configurare un adeguato e razionale
bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco: finalità preventive, da un lato, e tutela dei diritti patrimoniali e di
iniziativa economica della parte offesa - e degli altri soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 1 - dall'altro, secondo una scelta
del legislatore che tiene conto del complesso articolato delle norme
del decreto-legge anch'esse finalizzate, su terreni diversi, a
impedire o rendere diseconomico questo particolare fenomeno
criminale, ciò che è l'obiettivo di fondo del decreto (v. gli artt.
1, quarto e quinto comma, 2, 3 e 7);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo
di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la
giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio
Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte