Ordinanza n. 7/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/01/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 181Codice di procedura civile
- art. 309Codice di procedura civile
- art. 4legge 534/1995
usata come parametro
citata
- art. 16legge 432/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo
comma, del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4,
comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in
legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 recante
interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria
della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo)
e 309 del codice di procedura civile, promossi con le ordinanze
emesse l'11 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Milano, il
23 gennaio 1996 dal pretore di Monza, l'11 gennaio 1996 (n. 2
ordinanze) dal tribunale di Milano, il 18 maggio, il 14 maggio, il 13
maggio, il 18 maggio ed il 14 maggio 1996 dal pretore di Monza
rispettivamente iscritte ai nn. 431, 446, 453, 455, 603, 738, 739,
740, 741 e 742 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 21, 27 e 34, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che il tribunale di Milano, con quattro ordinanze di
identico contenuto emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti
civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 181, primo
comma, del codice di procedura civile, nel testo novellato dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 534:
che il giudice a quo, dopo aver brevemente ricostruito l'iter che
ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre
1990, n. 353, di riforma del processo civile, osserva che l'art. 181
cod. proc. civ., per effetto del richiamo contenuto nell'art. 309
cod. proc. civ., si applica non solo alla prima udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore, bensì anche alle
successive udienze, ivi comprese quelle davanti al collegio;
che la norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art.
16 della legge n. 353 del 1990, è stata nuovamente ritoccata, in
sede di conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la
sostanziale reintroduzione della versione precedentemente vigente,
sicché attualmente la cancellazione della causa dal ruolo può
avvenire solo ad una successiva udienza fissata dal giudice, della
quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite;
che il ripristino del sistema della cancellazione a seguito di
una doppia udienza confliggerebbe sotto molti profili con il
parametro di cui all'art. 97 della Costituzione, da ritenersi
applicabile anche all'attività di amministrazione della giustizia,
poiché l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, in caso di
mancata comparizione di tutte le parti, determinava notevoli risparmi
di energie lavorative ed una maggiore concentrazione del processo;
che con sei ordinanze di contenuto fra loro assai simile anche il
pretore di Monza ha sollevato analoga questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo
comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 309 cod. proc. civ. nel
testo risultante dal rinvio contenuto nell'art. 181, primo comma,
cod. proc. civ., come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n.
534;
che nelle ordinanze di rimessione il pretore, oltre a dubitare
della legittimità costituzionale della norma impugnata in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, con argomentazioni
concettualmente analoghe a quelle svolte dal tribunale di Milano,
rileva che la medesima si porrebbe in contrasto anche con gli artt.
3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perché il
dilazionamento dei tempi del processo, rimesso al sostanziale
arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettività
della tutela giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di
risorse finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a
migliorare la funzionalità del servizio giustizia;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni
sollevate vengano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico
contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
che, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 97
Costituzione, questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo,
sentenza n. 84 del 1996 e sentenza n. 313 del 1995) che il principio
del buon andamento della pubblica amministrazione attiene
esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici
giudiziari, con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo
complesso;
che le censure poste in relazione agli artt. 3, secondo comma, e
24, primo comma, della Costituzione, si risolvono nel prospettare
alla Corte l'opportunità di una diversa disciplina del processo,
finalizzata al miglior funzionamento della giustizia civile, con ciò
ponendo un problema di politica legislativa (v. ordinanza n. 114 del
1984);
che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il
legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone
della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente
compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli
(v. sentenza n. 65 del 1996 e sentenza n. 295 del 1995);
che i lamentati inconvenienti di fatto derivanti
dall'applicazione di norme non possono costituire unico fondamento di
questioni di legittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo
comma, e 309 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento
agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma e 97 della
Costituzione, dal tribunale di Milano e dal pretore di Monza con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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