Ordinanza n. 7/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/01/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 486legge 1423/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza
emessa il 5 novembre 1996 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
nei procedimenti riuniti di prevenzione nei confronti di Gaudino
Giuseppe, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dal locale
Procuratore della Repubblica diretto all'applicazione della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in presenza di una richiesta
di differimento dell'udienza in camera di consiglio avanzata dal
difensore del proposto il quale aveva allegato il proprio legittimo
impedimento a comparire all'udienza stessa, ha, con ordinanza del 5
novembre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4,
quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in
cui non prevede l'applicazione della disciplina contenuta nell'art.
486, comma 5, del codice di procedura penale, relativa alla
valutabilità dell'impedimento del difensore a partecipare
all'udienza camerale ed, in particolare, a quella della trattazione
del procedimento di prevenzione;
che il giudice a quo premesso che il procedimento di prevenzione
è disciplinato, dopo l'entrata in vigore del codice del 1988, dagli
artt. 678 e 666 dello stesso codice, e che pur disponendo il comma 4
dell'art. 666 che "l'udienza si svolge con la partecipazione
necessaria del difensore e del pubblico ministero", la prevalente
giurisprudenza ha ritenuto necessaria e sufficiente la presenza di un
difensore anche nominato di ufficio, in sostituzione di quello di
fiducia legittimamente impedito - così da affermare la non
applicabilità della disposizione dell'art. 486, comma 5 -, ravvisa
nell'interpretazione restrittiva seguita dalla Corte di cassazione
quella più aderente, "sotto il profilo strettamente formale",
all'assetto sistematico del nuovo codice: sia per la collocazione
topografica della norma sia per l'assenza di ogni richiamo a "vicende
processuali extradibattimentali"; una scelta da ritenere più
rigorosa per l'assenza di ogni richiamo alla figura del difensore di
fiducia e per la conseguente operatività dell'art. 97, comma 4, che
stabilisce la regola della sostituzione del difensore di fiducia -
ove la sua presenza sia richiesta come necessaria - con un difensore
d'ufficio;
che, sempre secondo il tribunale rimettente, la detta disciplina,
mentre appare coerente ad un assetto che si ispira alla corretta
esigenza di privilegiare la celerità dei procedimenti camerali,
risulta però irragionevole, oltre che contrastante con il diritto di
difesa del proposto, anche considerando che la Corte costituzionale,
con sentenza n. 76 del 1970, aveva già dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 1423 del
1956, nella parte in cui, disciplinando la misura della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza, da adottarsi dal tribunale in
camera di consiglio, non prevedeva l'assistenza obbligatoria del
difensore, con in più l'argomento che prioritario doveva
considerarsi "l'interesse umano oggetto del procedimento, vale a dire
quello supremo della libertà personale";
che il tutto si uniformava alla progressiva
giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, cui non ha
fatto riscontro nel nuovo sistema una corrispondente adeguata tutela
del diritto della difesa, cosicché non trova giustificazione la
mancata estensione al procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione delle regole dettate a tutela del diritto di difesa per
la fase dibattimentale, nonostante che la procedura diretta
all'applicazione di tali misure si concluda "con una pronuncia avente
carattere definitivo nel merito", senza contare l'esercizio da parte
del pubblico ministero di "una vera e propria azione diretta ad
ottenere, come con l'azione penale, in dibattimento, una pronuncia
definitiva eventualmente sfavorevole all'interessato";
che, in conclusione, malgrado la presenza "di oggettive
difficoltà a presenziare per il difensore, che pur andrebbero
valutate con il rigore propriamente affermato dalla Suprema Corte",
risulta "palese la violazione del diritto di difesa del proposto, il
quale spesso, a fronte di questioni complesse, anche per la
pluralità di fatti oggetto di valutazione, verrebbe a subire una
pronuncia privato della effettiva ed integrale difesa";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, l'atto di intervento osserva che l'evocato tertium
rappresentato dall'udienza dibattimentale sarebbe non pertinente
attesa la diversa "intensità" dell'istruttoria da svolgere nella
fase del dibattimento, mentre quanto alla dedotta lesione dell'art.
24, secondo comma, della Costituzione, la questione sarebbe
egualmente non fondata, in presenza di diverse modalità di
esplicazione della difesa tecnica, perfettamente compatibili con la
norma costituzionale invocata.
Considerato che il perdurante contrasto giurisprudenziale circa la
riferibilità dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale
anche al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione
non consente di ritenere che si sia formato un "diritto vivente"
quanto all'estensibilità dell'art. 486, comma 5, del codice di
procedura penale a tale procedura;
che, in assenza un indirizzo giurisprudenziale consolidato, "il
giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta più
adeguata ai principi costituzionali" (cfr., da ultimo, sentenza n.
350 del 1997), perseguendo altrimenti l'incidente di
costituzionalità il solo fine di realizzare "un improprio tentativo
di ottenere dalla Corte costituzionale l'avallo a favore di
un'interpretazione contro un'altra interpretazione" (v. sentenza n.
356 del 1996), tanto più che il rimettente, pur affermando la non
censurabilità sul piano interpretativo dell'indirizzo da lui
ritenuto contra Constitutionem non esclude che da altrettanto rigore
possa essere contrassegnata l'opposta interpretazione;
che, di conseguenza, ove siano possibili letture alternative
della norma, si impone di scegliere quella ritenuta conforme a
Costituzione, "senza pervenire alla extrema ratio della declaratoria
di illegittimità costituzionale" (sentenza n. 99 del 1997),
finendosi in caso contrario per utilizzare surrettiziamente la
quaestio de legitimitate tanto da addossare sulla Corte il compito,
attraverso la pronuncia di illegittimità costituzionale, di superare
le perplessità ermeneutiche che lo stesso giudice a quo è in grado
di dissolvere;
che, dunque, dovendo la denuncia in tal modo prospettata
definirsi alla stregua di un mero dubbio interpretativo, sollevato,
oltre tutto, senza verificare adeguatamente la possibilità di
applicare nel caso di specie la norma in grado di non compromettere
l'osservanza dei parametri costituzionali invocati, la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte