Ordinanza n. 7/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 257/1992
- art. 1legge 169/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto), come modificato dal d.-l. 5 giugno 1993,
n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore
dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
1993, n. 271, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1998 dal
pretore di Vicenza, sul ricorso proposto da Argenton Ernesto ed altri
contro le Ferrovie dello Stato S.p.A. ed altri, iscritta al n. 848
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Balbo Paolo ed altri, dell'INAIL
e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Mauro Mellini per Balbo Paolo ed altri, Antonino
Catania per l'INAIL, Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il pretore di Vicenza, in funzione di giudice del
lavoro, ha sollevato, con ordinanza del 24 settembre 1998, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i
lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1993, n. 271, il quale prevede che, "per i
lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo
superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5";
che l'incidente di costituzionalità è stato promosso
nell'ambito del giudizio intentato da taluni lavoratori, dipendenti
ed ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., al fine di
ottenere "l'accertamento dell'esposizione all'amianto per tutto il
periodo lavorativo presso le Ferrovie dello Stato, comunque
ultradecennale, e per l'effetto il riconoscimento" del beneficio
previdenziale contemplato dalla norma impugnata;
che, ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata,
stante la sua interpretazione letterale che "porta a concludere per
l'applicazione del predetto beneficio previdenziale esclusivamente ai
lavoratori (dipendenti ed ex dipendenti) di imprese private",
contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione,
"nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio
pensionistico ivi disciplinato ai lavoratori delle Ferrovie dello
Stato S.p.A.", giacché, "a fronte di una medesima situazione
consistita nella esposizione ultradecennale all'amianto", viene a
determinarsi una irragionevole "disparità di trattamento tra
dipendenti privati e non privati";
che, inoltre, secondo il rimettente, "qualora si dovesse ritenere
applicabile la norma al caso di specie, è ipotizzabile un secondo
profilo di incostituzionalità", in quanto, alla stregua
dell'interpretazione letterale della disposizione denunciata, appare
sufficiente, ai fini dell'accesso al beneficio della rivalutazione
dei periodi assicurativi, "qualsiasi esposizione all'amianto", a
prescindere da ogni "parametro di potenziale rischio di malattia";
che, pertanto, il denunciato art. 13, comma 8, "nella parte in
cui non indicando un limite quantitativo o qualitativo della
esposizione all'amianto consente l'applicazione del predetto
beneficio previdenziale ad una serie indeterminata di destinatari",
violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della irragionevole equiparazione di
"situazioni di fatto assolutamente non omogenee" e cioè quelle "di
possibile rischio da esposizione all'amianto" e quelle "di probabile
o di sicuro rischio" di esposizione alla stessa sostanza morbigena,
purché ultradecennale;
che si sono costituiti taluni ricorrenti nel giudizio principale
(Balbo Paolo ed altri), concludendo, da un lato, per l'accoglimento
della "prima delle questioni di costituzionalità prospettate con
l'ordinanza", e, dall'altro, per l'infondatezza della "seconda di
esse";
che si è costituito, altresì, l'INPS, chiamato in causa nel
giudizio principale, il quale, nel "rimettersi alla decisione" della
Corte in ordine alla prima delle questioni di costituzionalità
sollevate dal giudice a quo ha invece concluso per la fondatezza del
"secondo profilo di incostituzionalità della norma" impugnata;
che si è costituito, infine, l'INAIL, anch'esso chiamato in
causa nel giudizio a quo il quale, pur deducendo la propria
estraneità rispetto ai "giudizi promossi dai lavoratori interessati
a conseguire il beneficio previdenziale di cui all'art. 13 della
legge n. 257 del 1992", ha comunque concluso per la "fondatezza del
secondo profilo" di incostituzionalità del censurato art. 13, comma
8;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità e, comunque, di
infondatezza delle sollevate censure.
Considerato che il rimettente denuncia l'art. 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dal d.-l. 5 giugno 1993, n. 169 (convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271), sotto due distinti
profili, entrambi asseritamente lesivi dell'art. 3 della
Costituzione;
che, difatti, la norma è impugnata, per un verso, a motivo
dell'esclusione dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato dal
beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi dalla stessa
contemplato e, per altro verso, ove ritenuta "applicabile" anche ai
predetti lavoratori, viene denunciata in forza del consentito
godimento del medesimo beneficio in favore di "una serie
indeterminata di destinatari";
che, in sostanza, viene invocata, da un canto, l'estensione del
suddetto beneficio previdenziale ad una categoria di lavoratori
ritenuti esclusi dallo stesso, e, d'altro canto, così ampliata la
platea dei potenziali fruitori, è prospettata l'illegittimità della
censurata disposizione giacché, in assenza di parametri
predeterminati, essa troverebbe applicazione "ad una serie
indeterminata di destinatari";
che, dunque, il rimettente, nel configurare l'incostituzionalità
del denunciato art. 13, comma 8, dapprima a cagione del suo ridotto
ambito di operatività e, poi, in virtù della latitudine della sua
portata applicativa, auspica un duplice esito correttivo, l'uno in
palese contraddizione con l'altro; onde la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile (vedi, tra le altre, ordinanze n. 373
del 1999 e n. 458 del 1998; sentenza n. 123 del 1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i
lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte