Ordinanza n. 7/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/01/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 69/1989
- art. 12legge 69/1989
usata come parametro
citata
- art. 11legge 154/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11 e 12
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di
acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del
reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle
dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti,
sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni,
ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché
in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative),
convertito, con modificazioni, in legge 27 aprile 1989, n. 154,
promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1999 dalla Commissione
tributaria provinciale di Firenze sul ricorso proposto da Leonelli
Osvaldo contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta
al n. 35 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Firenze,
con ordinanza emessa il 17 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposte sul reddito delle
persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi,
determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per
la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate
categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di
minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle
elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle
concessioni governative), convertito, con modificazioni, in legge 27
aprile 1989, n. 154, anche in relazione a quanto disposto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1991
(Determinazione dei coefficienti di congruità dei corrispettivi e
dei componenti di reddito, nonché dei coefficienti presuntivi di
reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, di cui all'art.
11, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154);
che, ad avviso del rimettente, il citato art. 11, per la
genericità dei criteri dettati per la determinazione dei
coefficienti presuntivi di compensi e ricavi, avrebbe il carattere di
una delega in bianco, con ciò violando il principio della riserva di
legge in materia tributaria enunciato dall'art. 23 Cost.;
che il combinato disposto delle norme denunciate sarebbe
altresì lesivo del principio di capacità contributiva, di cui
all'art. 53 Cost., in quanto verrebbe a delineare un sistema di
presunzioni iuris et de iure, non superabile con argomentazioni e
prove contrarie, ed inidoneo, per ciò stesso, a registrare con
sufficiente approssimazione alla realtà la capacità reddituale
effettiva del contribuente;
che sarebbe, d'altra parte, irrilevante - ad avviso sempre
del rimettente - la possibilità di sottrarsi all'accertamento
presuntivo mediante la scelta del regime di contabilità ordinaria,
in quanto ciò equivarrebbe a costringere il contribuente, per
sfuggire ad un tipo di tassazione illegittimo, ad optare per la forma
ordinaria negandogli quel diritto di scelta tra le due forme di
contabilità attribuito dalla legge;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione;
che l'Avvocatura, premesso il carattere relativo e non
assoluto della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., rileva
comunque la non conferenza del parametro evocato che riguarderebbe la
disciplina sostanziale della prestazione imposta, laddove le norme
denunciate atterrebbero al procedimento di controllo ed accertamento
dei presupposti di imponibilità definiti dalla legge;
che, in ogni caso, la legge non lascerebbe all'assoluta
discrezionalità dell'amministrazione la definizione dei coefficienti
presuntivi dei compensi e dei ricavi, come viceversa assume il
rimettente, ma fisserebbe criteri sufficientemente specifici per la
loro determinazione;
che la censura riferita all'art. 53 della Costituzione si
fonderebbe, d'altro canto, secondo l'Avvocatura, su un erroneo
presupposto, in quanto le norme denunciate consentirebbero in realtà
al contribuente - diversamente da quanto ritiene il rimettente - di
superare la presunzione derivante dai coefficienti in questione.
Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, il principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della
Costituzione va inteso in senso relativo, ponendo al legislatore
l'obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri
direttivi di base e linee generali di disciplina della
discrezionalità amministrativa (da ultimo, sentenze n. 215 del 1998
e n. 111 del 1997);
che tale obbligo risulta, nella specie, adeguatamente assolto
mediante la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 11, secondo cui
"le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di
cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni
dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati
ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni
richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di
categoria nonché ad enti ed istituti, ivi comprese società
specializzate in rilevazioni economiche settoriali";
che è, d'altro canto, erroneo l'assunto - posto dal
rimettente a fondamento dell'asserita violazione dell'art. 53 della
Costituzione - secondo il quale le norme impugnate delineerebbero un
sistema di presunzioni iuris et de iure, essendo al contrario
previsto all'art. 12, comma 1, che l'accertamento in base ai
coefficienti presuntivi sia effettuato, "a pena di nullità", previa
richiesta di chiarimenti al contribuente e che questi possa, nella
risposta, indicare "i motivi per cui, in relazione alle specifiche
condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i
corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione dei coefficienti";
che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul
reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte
sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi
termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di
determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità
formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e
contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di
tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni,
in legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt.
23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale
di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte