Ordinanza n. 70/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Cagnoli Giancarlo ed altro, iscritta al
n. 236 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971, 2) ordinanza
emessa il 29 settembre 1971 dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi
nel procedimento penale a carico di Graziosi Felice Michele, iscritta
al n. 2 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;
3) ordinanza emessa il 5 aprile 1972 dal tribunale di Taranto nel
procedimento penale a carico di Polito Pietro ed altro, iscritta al n.
204 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice
penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata
da questa Corte con sentenze n. 107 del 1957 e n. 20 del 1971, in
riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, con le
ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata con la
sentenza n. 20 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte