Ordinanza n. 70/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56d.l. 745/1970
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1legge 833/1969
citata
- art. 1d.l. 745/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.l.
26 ottobre 1970, n. 745, in relazione all'art. 1, comma secondo, della
legge 26 novembre 1969, n. 833 (contratti di locazione), promosso con
ordinanza emessa il 12 dicembre 1974 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Raviele Rolando e la Società NOVA,
iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che, con ordinanza 12 dicembre 1974 del tribunale di
Milano, è stata promossa, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, nella parte in cui - con
riferimento all'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n.
833 ed alla stregua delle parole "in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge" - esclude dalla proroga legale fino al 31
dicembre 1973 i contratti di locazione stipulati in data successiva al
1 dicembre 1969.
Considerato che identica questione è stata già dichiarata non
fondata con sentenza di questa Corte n. 4 del 1976; che non vengono,
ora, addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, e 1, comma
secondo, legge 26 novembre 1969, n. 833, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe, e
già dichiarata non fondata con sentenza n. 4 del 1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte