Ordinanza n. 70/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1980 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1901Codice civile
- art. 1legge 990/1969
- art. 7legge 990/1969
- art. 32legge 990/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7
e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), promossi con tre ordinanze emesse il 18 luglio
1979 dal Pretore di Putignano, nei procedimenti penali a carico di De
Tommasi Sebastiano, Panarelli Natale e D'onghia Michele, iscritte ai
nn. 690, 691 e 692 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979.
Udito nella camera di consiglio del 14 febbraio 1980 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Pretore ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, coordinati con l'art. 1901 del codice
civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Considerato che, pur dando atto che analoga questione è stata
ritenuta non fondata da questa Corte con le sentenze n. 18 del 1975 e
n. 14 del 1979, il Pretore la ripropone, limitandosi ad osservare che
non sembrano "del tutto convincenti le ragioni del rigetto"; che questa
Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni
con ordinanze nn. 217/1975, 11 e 56/1976 e 34/1978; che non sussiste
alcun motivo per discostarsi dai precedenti.
Visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, coordinati con l'art. 1901 del codice civile, promossa, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Putignano,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte