Ordinanza n. 70/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 138/1984
- art. 26d.l. 663/1979
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 123Costituzione
- art. 26legge 663/1979
citata
- art. 32legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
16 maggio 1984, n. 138, avente per oggetto "Mobilità e sistemazione
definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26
del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33" promosso con
ricorso della Regione Lombardia, notificato il 19 giugno 1984,
depositato in cancelleria il 5 luglio 1984 ed iscritto al n. 18 del
registro ricorsi 1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che la Regione Lombardia, in persona del Presidente della
Giunta regionale, ha promosso, con ricorso notificato il 19 giugno 1984
e depositato il 5 luglio 1984, questione di legittimità costituzionale
in via principale, per violazione degli artt. 97, 117 e 123 Cost.,
dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138 (Mobilità e
sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di
cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33), in quanto
attribuisce alla sola domanda dell'interessato l'effetto della
collocazione negli organici della Regione, anche quando si tratti di
dipendente che presta servizio presso uffici dello Stato o di enti
locali, Così violando l'art. 97 Cost., secondo il quale i pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, nonché gli
artt. 117 e 123 Cost., che riconoscono alle Regioni il potere di
disciplinare l'ordinamento delle proprie strutture amministrative;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza
del ricorso.
Considerato che il ricorso, notificato il 19 giugno 1984, è stato
depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 5 luglio 1984, e
pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 32, comma
terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicché la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138,
sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117 e
123 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte