Ordinanza n. 70/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 405/1978
usata come parametro
citata
- art. 12legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione
civile in seguito ad amnistia), promosso con ordinanza emessa il 12
gennaio 1988 dal Tribunale di Piacenza nei procedimenti penali
riuniti a carico di Lodigiani Romano ed altri, iscritta al n. 307 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 12
gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12 della legge 3
agosto 1978, n. 405, nella parte in cui stabilisce "solo per il caso
di estinzione del reato per amnistia l'obbligo per il giudice
dell'impugnazione di decidere sull'impugnazione stessa ai soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono
gli interessi civili";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione di legittimità dell'art.12 della
legge 3 agosto 1978, n. 405, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, è già stata decisa nel senso della non fondatezza con
sentenza n.68 del 1983 (v. anche ordinanza n. 248 del 1984), senza
che dal giudice a quo vengano addotti argomenti nuovi rispetto a
quelli esaminati allora dalla Corte;
che l'ordinanza di rimessione non motiva minimamente in ordine
al dedotto contrasto dello stesso art.12 della legge n. 405 del 1978
con l'art. 24 della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978,
n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad
amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art.12 della legge 3 agosto 1978,
n.405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad
amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte