Ordinanza n. 70/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1legge 516/1982
- art. 2legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa
il 9 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Claudio Boni
iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento a carico di Claudio Boni, imputato
del reato di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982,
n. 516, il Tribunale di Roma, nell'udienza dibattimentale del 25
giugno 1991, ha dichiarato la nullità del decreto che aveva disposto
il rinvio a giudizio rilevandone la omessa notifica all'imputato e
rimettendo gli atti al giudice per le indagini preliminari;
che con ordinanza del 9 luglio 1991 (R.O. n. 611 del 1991), il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,
rilevando l'erroneità della suddetta decisione del Tribunale, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei
casi di conflitto "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di
quest'ultimo";
che, secondo il giudice remittente, la norma impugnata
violerebbe sia l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal
momento che impone al giudice per le indagini preliminari di
"sottostare alla decisione di altro giudice" anche nel caso in cui
tale decisione sia ritenuta abnorme o affetta da nullità assoluta,
sia l'art. 25 della Costituzione, in quanto esclude la possibilità
di proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte di
cassazione, sottraendo l'imputato al suo giudice naturale che, nel
caso di specie, sarebbe il giudice del dibattimento;
che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva
n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la
delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale, che, disciplinando i conflitti di giurisdizione e di
competenza, non prevede alcuna specifica statuizione in ordine ai
rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento, dovendosi, pertanto, ritenere che il legislatore
delegante abbia inteso consentire anche con riferimento ai conflitti
relativi a questi rapporti il rimedio ordinario del ricorso dinanzi
alla Corte di cassazione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare
e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, sia
con riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione
(ordinanze nn. 241 e 254 del 1991; nn. 13 e 15 del 1992) che con
riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione (ord. n. 15 del
1992);
che, non proponendosi nell'ordinanza di remissione argomenti
nuovi o diversi da quelli già considerati, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101, secondo
comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte