Ordinanza n. 70/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 590Codice penale
- art. 11legge 306/1992
- art. 444legge 689/1981
- art. 53legge 689/1981
- art. 21legge 319/1976
- art. 22legge 319/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 28 settembre 1995 dal pretore di Verona nel
procedimento penale a carico di Facchini Michele ed altri, iscritta
al n. 1 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Facchini
Michele e altri, ai quali era stato contestato il delitto di falsa
testimonianza (contemplato dall'art. 372 del codice penale, nel testo
antecedente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 11 del d.-l. 8
giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356,
che ha elevato da tre a sei anni di reclusione la pena massima
prevista per tale reato), gli imputati, con il consenso del pubblico
ministero, avanzavano davanti al pretore di Verona richiesta di
applicazione della pena ex art. 444 e seguenti del codice di
procedura penale, pena da sostituirsi a norma dell'art. 53 e seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che il giudice a quo, premesso di non poter accedere alla
richiesta, per essere il reato di falsa testimonianza espressamente
escluso dal regime delle sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi, ha allora sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 60 della legge n.
689 del 1981, "nella parte in cui non consente l'applicazione delle
sanzioni sostitutive nei confronti di chi sia imputato del reato
previsto dall'art. 372 c.p.";
che, però, la preclusione derivante dalla norma denunciata
risulterebbe del tutto ingiustificata, considerando che altri reati
aventi la medesima obiettività giuridica e pari o addirittura
maggiore gravità (si pensi al reato di false informazioni al
pubblico ministero e al reato di calunnia) sono, invece, suscettibili
di essere ricondotti nell'ambito della disciplina di cui all'art. 53
della legge n. 689 del 1981, così da invocare, anche relativamente
alla falsa testimonianza, la medesima ratio decidendi delle sentenze
costituzionali n. 249 del 1993 (dichiarativa dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte
in cui rende inapplicabile il regime delle sanzioni sostitutive ai
reati previsti dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice
penale) e n. 254 del 1994 (che ha dichiarato illegittimo lo stesso
articolo della legge n. 689 del 1981 nella parte cui preclude
l'applicazione del regime delle sanzioni sostitutive in relazione ai
reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319 del 1976);
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che - come già rilevato da questa Corte nella
ordinanza n. 46 del 1996, concernente la medesima questione, ma
depositata successivamente alla ordinanza del giudice a quo nella
presente causa - la questione è manifestamente infondata, per essere
assunte come termini di raffronto fattispecie non omogenee sul piano
sanzionatorio: cioè, da un lato, la falsa testimonianza quale
disciplinata antecedentemente alle innovazioni che hanno coinvolto
l'art. 372 del codice penale, in forza dell'art. 11, comma 2, del
d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.
356, da cui è scaturito un aumento della misura della pena edittale,
originariamente prevista nella reclusione da sei mesi a tre anni (nel
vigente sistema è, invece, comminata la pena della reclusione da due
a sei anni), dall'altro lato, l'art. 371-bis introdotto dall'art. 11,
comma 1, dello stesso decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella
legge n. 356 del 1992, che prevede la pena della reclusione da uno a
cinque anni per il reato di false informazioni al pubblico ministero;
con la conseguenza che, per essere soltanto questi ultimi i possibili
termini di raffronto (il delitto di calunnia non potendo essere
correttamente assunto come tale, considerata la sua diversa
obiettività specifica rispetto a quella riferibile alla norma
censurata), la norma adesso denunciata non appare irrazionale e
contrastante con il principio di eguaglianza mancando fino al termine
della vigenza del precetto dell'originario art. 372 del codice penale
il tertium comparationis indicato dal giudice a quo; il tutto senza
che venga vulnerato il principio di ragionevolezza con riferimento
alla esclusione della falsa testimonianza, sia nel testo previgente
sia nel testo "riformato", dal regime delle sanzioni sostitutive;
che, dunque, non informato a criteri di assoluto rigore appare il
richiamo alle sentenze n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994, entrambe
riferite a fattispecie coesistenti nell'ordinamento e rispetto alle
quali le esclusioni oggettive dal beneficio delle sanzioni
sostitutive delle ipotesi di reato contemplate dalle norme sottoposte
al vaglio di legittimità venivano a risultare arbitrarie, prevedendo
l'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'un caso
l'impossibilità di applicare le sanzioni sostitutive al reato di
lesioni colpose previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del
codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze
previste dal primo comma, numero 2, e dal secondo comma dell'art. 583
del codice penale, sanzioni che restavano, invece, applicabili
all'omicidio colposo previsto dall'art. 589 del codice penale,
commesso con violazione delle stesse norme (sentenza n. 249 del
1993); e nell'altro caso la insostituibilità delle pene per i reati
previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319
(Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), per la discrasia
scaturente dall'assenza di analoghe norme di sbarramento nella stessa
specifica materia, così da farne derivare "la sopravvenuta
irragionevolezza del permanere di un regime preclusivo rispetto a
fattispecie di reato conformate in modo tale da provocare una
disciplina ingiustificatamente più severa nonostante l'identità
dell'interesse protetto ed i giudizi di valore ancor più negativi
espressi sotto il profilo sanzionatorio delle successive previsioni"
(sentenza n. 254 del 1994).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Verona con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte