Ordinanza n. 70/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 103Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il
10 novembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritta al n. 722 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, con ordinanza del 10 novembre 1995, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), nella parte in cui non prevede espressamente il potere
del giudice amministrativo di sospendere, con ordinanze cautelari
propulsive, i provvedimenti negativi e il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione;
che, in particolare, il giudice remittente, adito per
l'annullamento di un provvedimento di rigetto di domanda di
concessione di contributo in conto capitale ad impresa artigiana per
l'acquisto di attrezzature e macchinari, ai sensi dell'art. 43 della
legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 (Norme per la tutela, la
valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano), precisa
che, con ordinanza cautelare n. 2831/1995 in pari data, ha accolto
temporaneamente la domanda di sospensione dell'efficacia del
provvedimento negativo impugnato, ordinando alla amministrazione
competente di riesaminare la situazione controversa e di regolarla
nuovamente a titolo provvisorio, vale a dire concedendo al ricorrente
il richiesto contributo ovvero, ove ne ricorressero i presupposti,
negandolo nuovamente in presenza di altre legittime ragioni ostative
non evidenziate con l'impugnato provvedimento negativo;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
remittente premette di condividere l'orientamento giurisprudenziale a
suo avviso riconducibile alle sentenze nn. 284 del 1974, 227 del 1975
e 8 del 1982 di questa Corte ed espresso dall'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 30 aprile 1982 e nelle
ordinanze nn. 17 dell'8 ottobre 1982 e 14 del 1 giugno 1983, secondo
il quale, in forza dei principi fissati dagli artt. 3, primo comma,
24, secondo comma, 103, primo comma, e 113 della Costituzione, la
tutela cautelare dovrebbe ammettersi anche in relazione al
silenzio-rifiuto ed ai provvedimenti negativi dell'amministrazione
che incidono sugli interessi legittimi all'acquisizione di un bene
della vita (cosiddetti interessi legittimi pretensivi);
che lo stesso remittente ricorda di avere adottato, in numerose
fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio a quo, ordinanze
"propulsive" di sospensione di provvedimenti negativi, tutte
annullate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana, che, pur ammettendo in linea di principio la
sospendibilità dei provvedimenti negativi e del silenzio-rifiuto, ha
subordinato l'esercizio del potere cautelare del giudice
amministrativo a condizioni talmente rigide da escludere nella
sostanza la tutela cautelare per una larga fascia di interessi
pretensivi;
che viceversa, secondo il remittente, il giudizio cautelare,
analogamente a quello di ottemperanza, potendo implicare
l'affermazione del dovere dell'amministrazione di provvedere mediante
un facere specifico, deve essere ricondotto nell'ambito della
giurisdizione estesa al merito, attesa anche l'unitarietà, nella
fase cautelare, del momento di cognizione e di quello esecutivo,
essendo l'eseguibilità, anche con mezzi coercitivi, connotato
proprio ed indefettibile del tipo di tutela richiesto, tanto più che
il giudice, nell'indagine circa la ricorrenza dei presupposti della
tutela cautelare, può e deve compiere anche una comparazione degli
interessi pubblici e privati coinvolti nella controversia;
che, conseguentemente, ad avviso del giudice a quo, la costante
interpretazione restrittiva del Consiglio di giustizia amministrativa
per la regione siciliana, che costituisce nei suoi confronti "diritto
vivente", vanificherebbe l'esigenza costituzionale di assicurare
effettiva tutela agli interessi legittimi pretensivi anche nella fase
cautelare, e si porrebbe, quindi, in contrasto, con gli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della
Costituzione;
che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o comunque infondata;
Considerato che il giudice remittente riferisce di aver adottato in
numerose fattispecie analoghe a quella che forma oggetto del giudizio
principale una interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 21
della legge n. 1034 del 1971, a suo avviso, conforme ai principi
risultanti dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, propiziata
dalle sentenze nn. 284 del 1974, 227 del 1975 e 8 del 1992 di questa
Corte e seguita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,
secondo la quale la tutela cautelare deve ammettersi anche in
relazione al silenzio-rifiuto ed ai provvedimenti negativi della
pubblica amministrazione che incidano su interessi legittimi
cosiddetti pretensivi, interessi che abbiano cioè ad oggetto
l'acquisizione di un bene della vita;
che tale orientamento, secondo quanto riferito dallo stesso
giudice remittente, non ha potuto pienamente realizzarsi in Sicilia,
poiché il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana, giudice amministrativo di secondo grado in quella regione,
pur ammettendo in linea di principio la sospendibilità dei
provvedimenti negativi e del silenzio-rifiuto della pubblica
amministrazione, ha tuttavia circondato il potere cautelare del
giudice amministrativo di così stringenti limiti e lo ha subordinato
a così rigide condizioni da escludere qualsiasi tutela cautelare per
una larga fascia di interessi pretensivi, con conseguente
vanificazione della pienezza del principio costituzionale;
che il medesimo giudice remittente mostra nondimeno, nelle ampie
argomentazioni svolte sul punto nell'ordinanza di remissione, di
ritenere senz'altro corretto e conforme a Costituzione l'orientamento
da lui adottato, ed erroneo, invece, quello seguito dal Consiglio di
giustizia amministrativa, come si desume dall'ordinanza con la quale,
in pari data, il giudice a quo ha accolto, sia pure temporaneamente,
la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del
provvedimento negativo impugnato, rinviando l'ulteriore e definitiva
trattazione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio
utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte di questa
Corte;
che, in effetti, la domanda incidentale ha potuto essere accolta
solo sulla base di quell'interpretazione ampia dei poteri del giudice
cautelare che oggi viene richiesto a questa Corte di introdurre con
una pronuncia di illegittimità costituzionale;
che in questo contesto è evidente che la questione sottoposta
all'esame di questa Corte non è volta a rimuovere un dubbio di
legittimità costituzionale, che il remittente ha concretamente
mostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via
interpretativa, ma è finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia
definitiva dall'alea di una impugnazione e di un eventuale
annullamento da parte del giudice d'appello;
che, poiché una finalità siffatta è estranea alla logica del
giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte