Corte costituzionale

Ordinanza n. 703/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9r.d.l. 636/1939
  • art. 2legge 218/1952

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14

aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile

1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso

con ordinanza emessa il 14 luglio 1986 dal Pretore dell'Aquila nel

procedimanto civile vertente tra Carducci Fausto e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1ª s.s. dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con ordinanza in data 14 luglio 1986 il Pretore

dell'Aquila ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato

dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui, in

asserita violazione dell'art. 3 Cost., fissa, con discriminazione

fondata esclusivamente sul sesso, un limite di età pensionabile per

gli uomini diverso e superiore rispetto a quello stabilito per le

donne;

Considerato che, ferma restando la parità uomo-donna in ordine

alla età lavorativa già affermata da questa Corte (sent. n. 137 del

1986), la esistente disparità uomo-donna in relazione all'età

pensionabile trova adeguata giustificazione nella necessità della

donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che

non hanno riscontro nella condizione dell'uomo;

che non sussiste contrasto con il principio di parità il quale

non esclude speciali profili, fondati sulla condizione della

lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione e che

eventualmente il legislatore nella sua discrezionalità può

modificare (v. sent. 498 del 1988);

che alla stregua dei richiamati principi le censure proposte

risultano essere manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 convertito

nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della

legge 4 aprile 1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:703 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte