Ordinanza n. 703/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 636/1939
- art. 2legge 218/1952
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso
con ordinanza emessa il 14 luglio 1986 dal Pretore dell'Aquila nel
procedimanto civile vertente tra Carducci Fausto e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1ª s.s. dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con ordinanza in data 14 luglio 1986 il Pretore
dell'Aquila ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato
dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui, in
asserita violazione dell'art. 3 Cost., fissa, con discriminazione
fondata esclusivamente sul sesso, un limite di età pensionabile per
gli uomini diverso e superiore rispetto a quello stabilito per le
donne;
Considerato che, ferma restando la parità uomo-donna in ordine
alla età lavorativa già affermata da questa Corte (sent. n. 137 del
1986), la esistente disparità uomo-donna in relazione all'età
pensionabile trova adeguata giustificazione nella necessità della
donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che
non hanno riscontro nella condizione dell'uomo;
che non sussiste contrasto con il principio di parità il quale
non esclude speciali profili, fondati sulla condizione della
lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione e che
eventualmente il legislatore nella sua discrezionalità può
modificare (v. sent. 498 del 1988);
che alla stregua dei richiamati principi le censure proposte
risultano essere manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 convertito
nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:703 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte