Ordinanza n. 704/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 47/1985
- art. 34legge 47/1985
- art. 35legge 47/1985
- art. 38legge 47/1985
- art. 44legge 47/1985
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 8-quaterlegge 47/1985
- art. 8-quaterd.l. 146/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 8-quaterd.l. 146/1985
citata
- art. 18legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 22, 31,
34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8 quater del d.l. 23
aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298,
promossi con ordinanze emesse il 17 maggio e il 10 aprile 1985 dal
Pretore di Palmi, il 2 luglio, il 26 novembre 1985 e il 23 gennaio
1986 dal Tribunale di Lucera, il 6 febbraio 1987 dal Pretore di
Avola, il 25 febbraio 1987 dal Pretore di Castelfiorentino, il 13 e
il 12 febbraio 1987 dal Pretore di Avola e il 27 maggio 1987 dal
Pretore di Castelfiorentino, iscritte rispettivamente ai nn. 566, 568
e 695 del registro ordinanze 1985, ai nn. 10 e 132 del registro
ordinanze 1986 e ai nn. 198, 251, 285, 286 e 528 del registro
ordinanze 1987 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
nn. 8, 11, 22 e 30/1ª s.s. dell'anno 1986 e nn. 23, 27, 31 e 43/1ª
s.s. dell'anno 1987;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg.
Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85) ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 38, primo e terzo comma, e 44 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) nella parte in cui (nel caso sia già intervenuta sentenza
definitiva di condanna) non prevedono la sospensione dell'esecuzione
della pena nei confronti dei soggetti che possono godere della
sanatoria - il primo - e l'estinzione della pena, ove siano integrati
i presupposti della sanatoria - il secondo - sotto il profilo che
irragionevolmente trattano più sfavorevolmente, con riguardo
all'esecuzione della pena principale, i beneficiari o possibili
beneficiari dell'oblazione rispetto ai beneficiari dell'amnistia
impropria;
che il Tribunale di Lucera, con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg.
Ord. n. 695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio
1986 (Reg. Ord. n. 132/86) ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34,
35, 38 e 44 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte
in cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta
per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, sotto il
profilo che la mancata previsione dell'estinzione per un reato che
costituisce in ogni caso un quid minus rispetto alla più grave
ipotesi di lottizzazione abusiva con opere, determina un'irrazionale
diversità di trattamento per condotte ugualmente lesive dello stesso
bene;
che il Pretore di Avola con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n.
198/87) 13 febbraio (Reg. Ord. n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg.
Ord. n. 286/87) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della medesima
legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la
sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della
domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge,
causando la pratica impossibilità, o il differimento a tempo
indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il
P.M.;
che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 27 maggio 1987
(Reg. Ord. n. 528/87) ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 e
112 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto, prevedendo la
sospensione dell'azione penale fino all'esito dell'eventuale ricorso
giurisdizionale amministrativo, determina sostanzialmente una
sospensione a tempo indeterminato dell'azione penale stessa, nonché
in quanto fa dipendere l'accertamento sull'esistenza di un reato
dall'esito di un procedimento amministrativo, così vincolando il
giudice non alla legge, ma alla decisione di un'autorità
amministrativa;
che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 25 febbraio
1987 (Reg. Ord. n. 251/87) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 13 e 22
della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui
prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo
caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel
formale provvedimento di concessione in sanatoria e non anche nel
caso in cui tale conformità sia realizzata in virtù della
demolizione dell'opera abusiva, nonché questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8 quater
del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21
giugno 1985, n. 298, nella parte in cui dichiara non perseguibili
penalmente coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive
entro la data d'entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge e quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere
per le opere demolite successivamente a tale data;
che nei giudizi (ad eccezione di quello promosso con ordinanza
23 gennaio 1986, Reg. Ord. n. 132/86, del Tribunale di Lucera) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che
le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;
Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i
giudizi possono essere riuniti;
che questione identica a quella sollevata dal Tribunale di
Lucera con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n. 695/85) 26 novembre
1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg. Ord. n. 132/86) è
stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la sent. n. 369
del 1988 per difetto di idonea motivazione sulla rilevanza, in
quanto, mancando una sia pur sommaria indicazione degli elementi
delle fattispecie concrete, non era possibile stabilire se alle
fattispecie stesse fosse oppur no applicabile la nuova disciplina
normativa "più favorevole al reo" di cui all'art. 18, primo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la cui sola impossibilità di
applicazione avrebbe invero reso rilevanti le sollevate questioni;
che anche le suddette ordinanze di rinvio del Tribunale di
Lucera contengono identico difetto di idonea motivazione sulla
rilevanza e, pertanto, le questioni con le stesse sollevate vanno
dichiarate manifestamente inammissibili;
che questioni identiche a quelle sollevate dal Pretore di Palmi,
con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n. 566/85) e 10 aprile 1985 (Reg.
Ord. n. 568/85) e dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 25
febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87) sono state dichiarate infondate
con la sentenza n. 369 del 1988;
che questioni identiche a quelle sollevate dal Pretore di Avola,
con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord.
n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87) e dal Pretore di
Castelfiorentino, con ordinanza 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87)
sono state dichiarate infondate con la sentenza n. 369 dell'anno
1988;
che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni
in parola e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Lucera, con ordinanze 2 luglio 1985 (Reg. Ord. n.
695/85) 26 novembre 1985 (Reg. Ord. n. 10/86) e 23 gennaio 1986 (Reg.
Ord. n. 132/86);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 13, 22, 38, primo e terzo comma e 44 della
medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dell'art. 8 quater
del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21
giugno 1985, n. 298 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112
Cost., dal Pretore di Palmi, con ordinanze 17 maggio (Reg. Ord. n.
566/85) e 10 aprile 1985 (Reg. Ord. n. 568/85); dal Pretore di Avola,
con ordinanze 6 febbraio (Reg. Ord. n. 198/87) 13 febbraio (Reg. Ord.
n. 285/87) e 2 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 286/87); dal Pretore di
Castelfiorentino, con ordinanze 27 maggio 1987 (Reg. Ord. n. 528/87)
e 25 febbraio 1987 (Reg. Ord. n. 251/87).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:704 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte