Corte costituzionale

Ordinanza n. 706/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 18d.l. 918/1968
  • art. 18d.l. 910/1968

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma,

del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte: n. 918) convertito in legge

25 ottobre 1968, n. 1089, (Provvidenze creditizie, agevolazioni

fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti

nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove

norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca

scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 22 ottobre 1979 dal Pretore di Campobasso nel

procedimento civile vertente tra la S.p.a. F.I.A.T. e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. F.I.A.T. e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Campobasso, con ordinanza del 22

ottobre 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte n. 918),

convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,

nella parte in cui sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi

risolventesi in una parziale omissione contributiva, in modo più

severo rispetto alla completa omissione dei versamenti;

che nel giudizio si è costituita la F.I.A.T. s.p.a.,

concludendo per l'accoglimento della questione sollevata, e che hanno

spiegato intervento sia il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sia

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo entrambi la

declaratoria di infondatezza;

Considerato che identica questione è già stata decisa con

ordinanza di manifesta infondatezza n. 95 del 1988, e che

nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n.

918 convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n.

1089, (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli

oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui

territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e

tecnologica e sulle ferrovie dello Stato) sollevata, in riferimento

all'art. 3 Cost., dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:706 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte