Ordinanza n. 706/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18d.l. 918/1968
- art. 18d.l. 910/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, nono comma,
del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte: n. 918) convertito in legge
25 ottobre 1968, n. 1089, (Provvidenze creditizie, agevolazioni
fiscali e sgravio degli oneri sociali per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove
norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca
scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 22 ottobre 1979 dal Pretore di Campobasso nel
procedimento civile vertente tra la S.p.a. F.I.A.T. e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. F.I.A.T. e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Campobasso, con ordinanza del 22
ottobre 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,
nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n. 910 (recte n. 918),
convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
nella parte in cui sanziona l'indebito calcolo di sgravi contributivi
risolventesi in una parziale omissione contributiva, in modo più
severo rispetto alla completa omissione dei versamenti;
che nel giudizio si è costituita la F.I.A.T. s.p.a.,
concludendo per l'accoglimento della questione sollevata, e che hanno
spiegato intervento sia il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sia
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, chiedendo entrambi la
declaratoria di infondatezza;
Considerato che identica questione è già stata decisa con
ordinanza di manifesta infondatezza n. 95 del 1988, e che
nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, nono comma, del d.l. 30 agosto 1968, n.
918 convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n.
1089, (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio degli
oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui
territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e
tecnologica e sulle ferrovie dello Stato) sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Pretore di Campobasso con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:706 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte