Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313

del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte d'assise di Forlì

nel procedimento penale a carico di Giannini Rita, iscritta al n. 331

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973;

2) ordinanze emesse il 12 e il 13 giugno 1973 dalla Corte d'assise

di Ravenna nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Galassi

Otello ed altri, di Merendi Giovanni Claudio, di Bosi Loris e di

Guerrini Antonio Italo, iscritte ai nn. 336, 337, 338 e 339 del

registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 249 del 26 settembre 1973 e n. 263 del 10 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 giugno 1973 dalla Corte

d'assise di Forlì nel corso di un procedimento penale a carico di

Giannini Rita, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 112, 111 e

113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 313 del codice penale;

che con quattro ordinanze, delle quali due emesse dalla Corte

d'assise di Ravenna il 13 giugno 1973, nel corso di altrettanti

procedimenti penali a carico rispettivamente di Galassi Otello ed altri

e di Merendi Giovanni Claudio, e le altre emesse il 12 giugno 1973, nel

corso di altrettanti procedimenti penali a carico di Bosi Loris e di

Guerrini Antonio Italo, è stata sollevata analoga questione di

legittimità costituzionale, con più limitato riferimento ai soli

artt. 111 e 113 della Costituzione;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono

state dichiarate non fondate da questa Corte con le sentenze 16 aprile

1959, n. 22, e 14 febbraio 1973, n. 17, e manifestamente infondate con

l'ordinanza 5 febbraio 1974, n. 39, e che non vengono addotti argomenti

nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 313 del codice penale, sollevate in

riferimento agli artt. 111, 112 e 113 della Costituzione dalla Corte

d'assise di Forlì e dalla Corte d'assise di Ravenna con le ordinanze

di cui in epigrafe e già dichiarate non fondate con le sentenze n. 22

del 1959 e n. 17 del 1973 e manifestamente infondate con l'ordinanza n.

39 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte