Ordinanza n. 71/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4d.P.R. 958/1965
- art. 31legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982 dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, recante "Norma integrativa in materia di
forestazione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri notificato il 4 giugno 1982, depositato in cancelleria il 15
giugno 1982 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1982.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 4 giugno 1982 e depositato il 15 giugno 1982, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione
dell'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia), con riferimento agli obblighi
internazionali della Repubblica, e dell'art. 1, comma secondo, del
d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 (Norme di attuazione dello Statuto in
materia di patrimonio indisponibile della Regione), della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata,
a seguito di rinvio da parte del Governo, il 18 maggio 1982, recante
"Norma integrativa in materia di forestazione";
che a sostegno ha dedotto che la legge impugnata estende l'ambito
di applicazione della precedente legge della stessa Regione 8 aprile
1982, n. 22, in materia di forestazione, a tutto il territorio
regionale "e, quindi, a tutti i beni forestali in esso esistenti,
compresi quelli di cui all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno
1965, n. 958" (e cioè i beni appartenenti all'Azienda patrimoni
riuniti ex economali), in tal modo eccedendo i limiti della potestà
legislativa regionale di cui all'art. 4 dello Statuto, poiché i
suddetti beni sono esclusi dal trasferimento alla Regione (art. 1,
comma secondo, d.P.R. n. 958 del 1965) ed hanno destinazione e gestione
vincolate a scopi particolari, in attuazione di impegni internazionali
dello Stato derivanti dal trattato di pace di San Germano concluso nel
1919 con l'Austria e dai Patti Lateranensi del 1929;
che si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, contestando
la fondatezza della questione.
Considerato che il ricorso, notificato il 4 giugno 1982, è stato
depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 15 giugno 1982, e
pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma
terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicché la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982, sollevata
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe, in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963,
n. 1, ed all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte