Ordinanza n. 71/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404 (Istituzione e
funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge
27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni, giudizio promosso con
ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Torino,
Sezione per i minorenni, nel procedimento penale a carico di
Brentisci Luca ed altro, iscritta al n. 351 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, Sezione per i
minorenni, ha, con ordinanza del 10 maggio 1988, sollevato, in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404, "nella parte in cui non consente che, nel reato
la cui condotta e il cui evento siano distanziati nel tempo, la
competenza del Giudice minorile venga determinata sulla base
dell'età che l'imputato aveva all'epoca della commissione della
condotta, anziché sulla base dell'età che l'imputato aveva
all'epoca del verificarsi dell'evento";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, dovendo
"i dubbi di legittimità avanzati dall'autorità remittente" essere
disattesi "alla luce di una diversa interpretazione della norma
censurata, peraltro comunemente accolta nella dottrina e nella
pratica giudiziaria";
Considerato che, in effetti, l'interpretazione corrente dell'art.
9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è
stata ed è chiaramente nel senso di ricollegare al luogo in cui si
è verificata l'azione o l'omissione, prescindendo dal luogo in cui
si è verificato l'evento, la competenza territoriale del tribunale
minorile in relazione ai reati con evento naturalistico;
che, quindi, risultando insussistente il presupposto a base
dell'ordinanza di rimessione, la questione deve dirsi manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, con
modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, Sezione per i
minorenni, con ordinanza del 10 maggio 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte