Ordinanza n. 71/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 110Codice penale
- art. 628Codice penale
- art. 582Codice penale
- art. 585Codice penale
- art. 4d.lgs. 12/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, 160,
primo comma, e 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1991 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio ed altri iscritta al n.
623 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Di
Pasquale Mario Giorgio, De Angelis Giuliana e Bergamasco Franco,
imputati dei reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 585 del codice
penale, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Ancona, con ordinanza del 18 gennaio 1991 (R.O. n. 623 del 1991), ha
sollevato questione di costituzionalità:
a) dell'art. 160 del codice di procedura penale che, non
individuando nel giudice del dibattimento l'organo giudiziario che
deve procedere alla rinnovazione del decreto di irreperibilità
emesso originariamente dal giudice per le indagini preliminari e
prevedendo, con formula ritenuta equivoca, che "il decreto di
irreperibilità emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che
dispone il rinvio a giudizio", contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 97
e 101, secondo comma, della Costituzione;
b) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in
contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la
sua formulazione, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento
sia compreso anche il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso
dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 159 del
codice di procedura penale, sarebbe causa di nullità del decreto che
dispone il giudizio, stante "l'equivocità" della disposizione
dell'art. 160 sul termine di efficacia del decreto di
irreperibilità;
c) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il
contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione
degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, dal
momento che la sua applicazione escluderebbe la possibilità di
proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte di
cassazione e costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a
porre in essere un'attività processuale non prevista da alcuna
disposizione di legge in virtù di un provvedimento, ritenuto
erroneo, di altra autorità giudiziaria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che le questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 1991,
n. 12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione
del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di
procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso
dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi
dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado;
che tale modifica del testo dell'art. 160 coinvolge anche la
questione sollevata relativa all'art. 431 del codice di procedura
penale, dal momento che l'interpretazione di questa norma da parte
del giudice remittente si fonda sul presupposto della "equivocità"
dell'art. 160 in ordine al termine di efficacia del decreto di
irreperibilità emesso dal giudice per le indagini preliminari e che
tale presupposto interpretativo è venuto meno, in quanto il nuovo
testo dell'art. 160 attribuisce efficacia al decreto suddetto fino
alla emanazione della sentenza di primo grado;
che, pertanto, gli atti relativi alle questioni concernenti gli
artt. 160, primo comma, e 431 del codice di procedura penale devono
essere restituiti al giudice remittente perché valuti il permanere
della rilevanza delle questioni medesime alla stregua della legge
sopravvenuta;
che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in
caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo, sollevata, in
riferimento sia all'art. 101, secondo comma, della Costituzione
(ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992), sia agli artt. 2, 3
e 97 della Costituzione (ord. n. 13 del 1992);
che nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi
o diversi da quelli già esaminati e che, pertanto, la questione
relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e
101, secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
2) Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 160, primo comma, e 431 del
codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,
97 e 101, secondo comma, della Costituzione con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte