Ordinanza n. 71/2000
Altra decisione · depositata il 17/03/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 480/1975
- art. 57d.P.R. 348/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Sardegna, riapprovata il 27 febbraio 1997, recante "Norme per
l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica
trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del
d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'art. 57 del d.P.R. 19
giugno 1979, n. 348", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 20 marzo 1997, depositato in
cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 29 del registro
ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Sergio Panunzio per la
Regione Sardegna.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso notificato il 20 marzo 1997 e depositato il 27 marzo
successivo, ha impugnato in via principale la delibera legislativa
della Regione autonoma della Sardegna, approvata dal Consiglio
regionale il 30 maggio 1996, riapprovata a maggioranza assoluta, con
modificazioni, il 27 febbraio 1997 (Norme per l'esercizio delle
competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione
autonoma della Sardegna con l'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975,
n. 480, e delegate con l'art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);
che, ad avviso del ricorrente, la delibera impugnata,
sostituendo l'Assessore regionale della pubblica istruzione nelle
competenze che nella legislazione statale spettano al Ministro, e la
Giunta regionale in quelle che spettano al Governo (art. 2),
attribuendo all'Assessore poteri sostitutivi rispetto a quelli del
Sindaco (art. 9), ed una potestà di riesame delle autorizzazioni da
questo rilasciate (art. 10), ed eliminando, in definitiva, il potere
statale di annullamento d'ufficio delle autorizzazioni regionali,
posto a estrema salvaguardia del paesaggio, violerebbe le norme
fondamentali di riforma economico-sociale contenute nella legge 8
agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), il
principio di leale collaborazione e quello di buon andamento della
pubblica amministrazione;
che si è costituita in giudizio la Regione autonoma della
Sardegna, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del
ricorso;
che nel ricorso l'Avvocatura generale dello Stato ha riferito
che il Governo, nei confronti della medesima delibera legislativa
riapprovata, ha disposto, contestualmente all'impugnazione innanzi a
questa Corte, un nuovo rinvio all'esame del Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 33, primo comma, della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale della Regione
Sardegna;
che in data 13 novembre 1998 la difesa regionale ha
depositato copia del bollettino ufficiale della Regione del 21 agosto
1998 nel quale è stata pubblicata la legge regionale 12 agosto 1998,
n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela
paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con
l'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57
del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);
che in data 20 gennaio 2000 l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato atto nel quale, dopo aver premesso che è venuto meno
l'interesse a una pronuncia di questa Corte a seguito del visto
deciso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 1998
sulla nuova delibera legislativa regionale, ha dichiarato di
rinunciare al ricorso;
che la Regione autonoma della Sardegna in data 27 gennaio
2000 ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla
accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle
norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione
del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte