Ordinanza n. 711/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 40legge 379/1955
usata come parametro
citata
- art. 40legge 965/1965
- art. 27legge 965/1965
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionali degli artt. 40, secondo
comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei
trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti
di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) e 27, primo comma,
della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di
quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti
locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse
pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il
Ministero del Tesoro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1984 dalla Corte dei Conti -
Sezione III Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Venturini
Maria, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 19 giugno 1986 dalla Corte dei Conti -
Sezione giurisdizionale per la Sardegna - sul ricorso proposto da
Coni Anna Maria contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 77 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 5 marzo
1984 (R.O. n. 152 del 1985), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 40, secondo comma, della legge 11 aprile
1955 n. 379, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui
dispone che le condizioni soggettive di inabilità a proficuo lavoro
previste per il conferimento del diritto al trattamento di
riversibilità devono sussistere al momento della morte del dante
causa;
che la stessa Corte, Sezione giurisdizionale per la Sardegna,
con ordinanza del 19 giugno 1986 (R.O. n. 77 del 1987) ha riproposto
identica questione in ordine al citato art. 40, comma secondo, della
legge n. 379 del 1955, estendendo, peraltro, la censura anche
all'art. 27, comma primo, della legge 26 luglio 1965 n. 965, in
quanto tali norme, ai fini della riversibilità della pensione in
favore dell'orfano maggiorenne "dispongono che la condizione
soggettiva della inabilità a proficuo lavoro deve sussistere al
momento suddetto o, comunque, per i casi contemplati dall'art. 27
della legge n. 965 cit., all'atto dell'entrata in vigore della legge
medesima";
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate
incorrerebbero, infatti, in una duplice violazione del precetto
dell'eguaglianza: sia in ragione della irragionevole discriminazione
operata tra orfani inabili, secondo il momento in cui lo siano
divenuti, sia per la disparità di trattamento, che ne consegue,
rispetto agli orfani di guerra, aventi diritto alla pensione
indiretta, indipendentemente dalla data di insorgenza della
invalidità;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha eccepito l'infondatezza
di ogni censura di incostituzionalità;
Considerato che l'odierna impugnativa dell'art. 40 legge n. 379
del 1955 sostanzialmente ripropone le identiche questioni che, con
riguardo a norme di analogo contenuto, questa Corte ha già più
volte dichiarato infondate, sul rilievo, per un verso, che la
disciplina pensionistica di guerra, per la sua natura essenzialmente
risarcitoria, non è estensibile al regime pensionistico ordinario;
e, per altro verso, che la differente valutazione, ai fini della
riversibilità, dell'inabilità dell'orfano sussistente o
sopravvenuta alla data del decesso del dante causa trova razionale
giustificazione nella diversità delle situazioni comparate. La prima
delle quali configura uno stato di bisogno direttamente determinato
dalla interruzione della situazione di vivenza a carico del defunto;
mentre la seconda prospetta uno stato di bisogno esclusivamente
dipendente dalla sopravvenuta causa invalidante e quindi sfornito di
collegamento causale e temporale con la morte del familiare (v., da
ultimo, Corte cost. 1984 n. 142);
che, per quanto poi attiene alla disciplina sub art. 27 legge n.
965 del 1965, trattasi, all'evidenza, di norma transitoria - dettata
con specifico riguardo alla peculiare situazione dei figli dei
dipendenti o pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della
nuova disciplina delle pensioni dei dipendenti degli enti locali - e
che non pone problemi di contrasto con l'art. 3 Cost.;
che, pertanto, le sollevate questioni sono manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 40, comma secondo, legge 11 aprile 1955,
n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del
Tesoro), e 27, comma primo, legge 26 luglio 1965, n. 965,
(Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti,
modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevate, in
riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti, con le ordinanze
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:711 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte