Ordinanza n. 713/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Toscana 20 dicembre 1979, n. 67 (Sussidi di esercizio
alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani
viaggiatori per l'anno 1978. Integrazione alla legge regionale 26
luglio 1978, n. 51) e dell'art. 3 della legge Regione 6 dicembre
1982, n. 90, (Interventi a favore dei pubblici servizi
automobilistici d'interesse regionale), promosso con ordinanza emessa
il 29 giugno 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione IV Giurisdizionale
- sui ricorsi riuniti proposti nel procedimento civile vertente tra
la S.p.a. SITA ed altri contro la Regione Toscana, iscritta al n. 874
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. SITA ed altre e della
Regione Toscana;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 29
giugno 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979,
n. 67, e 3 della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90,
nella parte in cui, disponendo una riduzione dei contributi dovuti
alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale
(nella misura dell'ottanta per cento, rispetto a quello del novanta
per cento della perdita di esercizio, già stabilita nella precedente
legge regionale 26 luglio 1978 n. 51), anche per gli anni anteriori a
quelli della loro entrata in vigore, e così disconoscendo situazioni
scaturenti da quest'ultima legge, contrasterebbero con l'art. 117
Cost., in quanto violerebbero il principio di irretroattività che,
codificato dall'art. 11 Disp. Prel. Cod. Civ., condiziona la
legislazione regionale, quale principio fondamentale di quella
statale;
Considerato che, il principio di irretroattività della legge,
mentre ha una portata generale quale canone ermeneutico imposto
all'interprete, non opera con altrettanta latitudine nei confronti
del legislatore, cui non è inibito, salvo che nella materia penale
(art. 25, secondo comma, Cost.), dettare norme con efficacia
retroattiva, come questa Corte ha reiteratamente riconosciuto;
che, conseguentemente l'art. 11, Disp. Prel. Cod. Civ., non può
assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da
quello che esso assume per quello statale e cioè che, ad esclusione
della suddetta materia (peraltro estranea alla competenza normativa
delle regioni) è, per l'uno, come per l'altro, possibile
l'emanazione di norme alle quali venga attribuita la menzionata
efficacia retroattiva (v. sentenza 28 febbraio 1967 n. 23);
che non possono fondatamente richiamarsi in senso contrario le
sentenze 9 marzo 1978 n. 23 e 27 aprile 1982 n. 91, in quanto, con le
medesime, questa Corte, pur avendo dichiarato l'illegittimità
costituzionale di norme regionali con riconosciuta efficacia
retroattiva, ha provveduto a siffatta declaratoria per la ragione che
tale efficacia incideva su effetti già prodotti dalla legislazione
statale, venendo così a violare non un presunto principio
fondamentale di irretroattività, bensì quello "dell'unità
dell'ordinamento giuridico dello Stato";
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20
dicembre 1979, n. 67, (Sussidi di esercizio alle imprese
concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per
l'anno 1978. Integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51)
e 3 della legge regionale della Toscana 6 dicembre 1982, n. 90,
(Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse
regionale) sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:713 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte