Ordinanza n. 714/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 9legge 10/1977
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. b) della
legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia
di edificazione nelle zone agricole), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 luglio 1985, dal T.A.R. per la
Lombardia - Sezione di Brescia, sul ricorso proposto dalla S.p.a.
Agricola Seriana, contro il Comune di Morengo, iscritta al n. 164 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 3 luglio 1987, dal T.A.R. per la
Lombardia, sul ricorso proposto da Resta Pallavicino Ferdinando,
contro il Comune di Trucazzano, iscritta al n. 709 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione della Regione Lombardia nonché gli
atti di intervento della stessa Regione;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988, il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto dalla
S.p.a. Agricola Seriana avverso due provvedimenti del Sindaco di
Morengo con cui erano state rilasciate concessioni edilizie
subordinatamente al versamento di oneri di urbanizzazione, il T.A.R.
Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3
lett. b) della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93,
nella parte in cui subordina il rilascio di concessione edilizia in
favore del titolare o legale rappresentante dell'impresa agricola al
versamento di contributi;
che, in particolare, nella ordinanza di rimessione si assume che
la predetta norma avrebbe operato, ai fini della individuazione delle
categorie di beneficiari di concessione edificatoria non onerosa per
le opere da realizzare in zone agricole, una discriminazione in
favore dell'"imprenditore agricolo, singolo o associato, iscritto
all'albo di cui alla legge nazionale 13 aprile 1974, n. 18", nei cui
confronti la lett. a) dello stesso art. 3 dispone la gratuità della
concessione; discriminazione che si porrebbe in contrasto con i
princìpi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nella materia
e, pertanto, esorbiterebbe dai limiti posti dall'art. 117 Cost. alla
potestà legislativa regionale;
che ciò viene affermato nell'assunto che l'art. 9, lett. a)
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei
suoli) vada interpretato nel senso che la gratuità della concessione
edilizia attiene a tutte le opere strettamente strumentali alla
conduzione del fondo, senza alcuna differenziazione in relazione al
soggetto richiedente;
che il giudice a quo sospetta, altresì, di illegittimità la
disposizione in questione per violazione dell'art. 44 in relazione
all'art. 3 Cost., in quanto essa sottoporrebbe vicende obiettivamente
uguali a disciplina opposta, quanto alla gratuità della concessione,
in contrasto con l'obiettivo del razionale sfruttamento del suolo;
che il T.A.R. Lombardia ha sollevato identica questione, con
analoghe motivazioni, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da
Resta Pallavicino Ferdinando, gestore di una azienda agricola, ma non
iscritto all'Albo di cui alla legge regionale della Lombardia n. 18
del 1974, avverso due provvedimenti di concessione edilizia, con i
quali erano stati posti a suo carico gli oneri di urbanizzazione;
che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione Lombardia,
concludendo per la infondatezza della questione;
Ritenuto che, data la identità dei ricorsi, i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
Considerato, quanto alla prima censura, che la norma de qua ha
recepito una distinzione già operata dal legislatore statale ai fini
del riconoscimento del beneficio della gratuità della concessione
edilizia;
che, invero, l'art. 9, lett. a) della legge n. 10 del 1977
richiede in modo non equivoco, quale requisito per l'esonero dal
pagamento dei contributi di urbanizzazione, oltre a quello oggettivo
della strumentalità delle opere da realizzare nelle zone agricole
alla conduzione del fondo, anche quello, soggettivo, del possesso, in
capo al richiedente il provvedimento concessorio, degli elementi
necessari perché egli possa essere qualificato imprenditore agricolo
a titolo principale;
che, del resto, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi una
violazione dell'art. 117 Cost., non ravvisandosi, nella gratuità
della concessione ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28
gennaio 1977, n. 10, un principio fondamentale della legislazione
statale, ma, piuttosto, una deroga a quello generale della onerosità
della concessione edilizia;
che, con riferimento al dedotto contrasto con l'art. 44 Cost. in
relazione all'art. 3 Cost., il giudice a quo suppone una omogeneità
in realtà inesistente tra le vicende relative alla realizzazione di
opere da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e da
parte di altri soggetti, vicende che sono obiettivamente
differenziate e, pertanto, assoggettabili ad una diversa disciplina
in vista della realizzazione dei princìpi costituzionali del
conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e di equi rapporti
sociali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge regionale della
Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione
nelle zone agricole), sollevata in riferimento agli artt. 3, 44, e
117 Cost., dal T.A.R. Lombardia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:714 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte