Ordinanza n. 715/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 807/1984
- art. 3legge 807/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo,
secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito
in legge 4 febbraio 1985, n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di
trasmissioni radiotelevisive) promosso con ordinanza emessa il 18
giugno 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Radio A-107
contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altri,
iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Radio A-107 e del Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
ordinanza in data 18 giugno 1985, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 21 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, quinto comma, e 3, primo, secondo e terzo comma, del d.-l. 6
dicembre 1984 n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985 n. 10,
nella parte in cui esclude l'attività delle emittenti
radiotelevisive private che non fossero già in funzione alla data
del 1° ottobre 1984;
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per
omesso accertamento della rilevanza, non avendo il giudice a quo
accertato preliminarmente se, nel caso di specie, l'emittenza fosse
comunque inibita dal divieto di utilizzare le frequenze usate per
motivi di interferenza con la radionavigazione aerea (secondo quanto
disposto dall'impugnato provvedimento di disattivazione): divieto
violato anche per le emittenze radiotelevisive entrate in funzione in
epoca successiva al 1° ottobre 1984.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, quinto comma, e 3, primo,
secondo e terzo comma, del d.-l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito
in legge 4 febbraio 1985 n. 10, (Disposizioni urgenti in materia di
trasmissioni radiotelevisive) sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 21 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:715 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte