Ordinanza n. 717/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, punto 3,
lettera c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33
(Norme per la tutela dell'ambiente) promosso con ordinanza emessa il
12 maggio 1987 dal Pretore di Caprino Veronese nel procedimento
penale a carico di Tinelli Mario ed altro, iscritta al n. 395 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39 - 1ª s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Caprino Veronese ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, punto 3,
lett. c), della legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33,
nella parte in cui esclude la necessità dell'autorizzazione per lo
spargimento di liquami e fanghi derivanti da allevamenti di animali
al fine di fertilizzare i propri terreni, per presunto contrasto con
gli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, assumendosi
che la Regione avrebbe legiferato in materia penale, come tale
riservata alla competenza legislativa dello Stato;
Considerato che la materia disciplinata dalla norma censurata è
prettamente amministrativa in quanto riguarda l'inquinamento del
suolo di competenza della Regione e propriamente la determinazione
delle fattispecie per cui occorre l'autorizzazione amministrativa e
quelle che invece ne sono esenti e non importa alcuna modificazione
nella configurazione del fatto-reato;
che il reato consiste invece nell'effettuazione o nel
mantenimento degli scarichi senza autorizzazione;
che non sussiste la violazione della sfera di competenza
esclusiva dello Stato in materia di sanzioni penali;
che, conseguentemente, la proposta questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, punto 3, lett. c), della legge della
Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela
dell'ambiente) sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo
comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Caprino Veronese con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:717 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte