Ordinanza n. 718/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 429/1971
- art. 18legge 918/1968
usata come parametro
citata
- art. 22legge 183/1976
- art. 59legge 183/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 5
luglio 1971 n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589
(Proroghe ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese
industriali ed artigiane nel Mezzogiorno); dell'art. 22, ultimo
comma, della legge 2 maggio 1976 n. 183 e dell'art. 59 del d.P.R. 6
marzo 1978 n. 218, in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968
n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (Provvidenze
creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio
e dell'artigianato), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre
1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra
l'I.N.P.S. e l'Opera Diocesana Assistenza, iscritta al n. 637 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47 - 1ª s.s. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 16
dicembre 1986 (R.O. n. 637 del 1987), ha sollevato, in riferimento
all'art. 81, quarto comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, del d.-l. 5 luglio 1971 n. 429
convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971, n. 589; 22,
ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; e 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n.
218 - in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968 n. 918,
convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 - nella
parte in cui non prevedono o non determinano il costo del beneficio
degli sgravi contributivi riconosciuti alle imprese industriali
operanti nel Mezzogiorno e, conseguentemente, non prevedono o non
determinano i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa.
Trattasi, nel caso di specie, del problema della spettanza o meno
degli sgravi suddetti ad una casa di cura che il Tribunale ha
ritenuto compresa tra le aziende beneficiarie ritenendo l'attività
dell'O.D.A. come tipica d'"impresa" trattandosi di attività
economica, prestata dietro corrispettivo, organizzata per la
produzione di servizi assimilabili a quelli forniti dalle case di
cure;
che nel presente giudizio è intervenuto, a mezzo
dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
Ministri deducendo l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 12 del 1987 ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 18, d.-l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con
modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; 1, d.-l. 5 luglio
1971 n. 429 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n.
589; 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; 59, d.P.R. 6 marzo
1978 n. 218; 1, terzo comma, d.-l. 28 febbraio 1981 n. 36 convertito
con modificazioni in legge 29 aprile 1981 n. 163 e che nell'ordinanza
di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte con la decisione sopra citata;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 5 luglio 1971, n. 429,
convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971, n. 589 (Proroga
ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese
industriali ed artigiane nel Mezzogiorno); dell'art. 22, ultimo
comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 e 59 del d.P.R. 6 marzo
1978, n. 218, in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n.
918, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Provvidenze
creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio
e dell'artigianato), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto
comma, Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:718 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte