Corte costituzionale

Ordinanza n. 718/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 429/1971
  • art. 18legge 918/1968

usata come parametro

citata

  • art. 22legge 183/1976
  • art. 59legge 183/1976
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 5

luglio 1971 n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589

(Proroghe ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese

industriali ed artigiane nel Mezzogiorno); dell'art. 22, ultimo

comma, della legge 2 maggio 1976 n. 183 e dell'art. 59 del d.P.R. 6

marzo 1978 n. 218, in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968

n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (Provvidenze

creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali per

favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio

e dell'artigianato), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre

1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra

l'I.N.P.S. e l'Opera Diocesana Assistenza, iscritta al n. 637 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47 - 1ª s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 16

dicembre 1986 (R.O. n. 637 del 1987), ha sollevato, in riferimento

all'art. 81, quarto comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, del d.-l. 5 luglio 1971 n. 429

convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971, n. 589; 22,

ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; e 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n.

218 - in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968 n. 918,

convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 - nella

parte in cui non prevedono o non determinano il costo del beneficio

degli sgravi contributivi riconosciuti alle imprese industriali

operanti nel Mezzogiorno e, conseguentemente, non prevedono o non

determinano i mezzi finanziari per far fronte alla relativa spesa.

Trattasi, nel caso di specie, del problema della spettanza o meno

degli sgravi suddetti ad una casa di cura che il Tribunale ha

ritenuto compresa tra le aziende beneficiarie ritenendo l'attività

dell'O.D.A. come tipica d'"impresa" trattandosi di attività

economica, prestata dietro corrispettivo, organizzata per la

produzione di servizi assimilabili a quelli forniti dalle case di

cure;

che nel presente giudizio è intervenuto, a mezzo

dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

Ministri deducendo l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 12 del 1987 ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 18, d.-l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con

modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089; 1, d.-l. 5 luglio

1971 n. 429 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n.

589; 22, ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183; 59, d.P.R. 6 marzo

1978 n. 218; 1, terzo comma, d.-l. 28 febbraio 1981 n. 36 convertito

con modificazioni in legge 29 aprile 1981 n. 163 e che nell'ordinanza

di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte con la decisione sopra citata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 5 luglio 1971, n. 429,

convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971, n. 589 (Proroga

ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese

industriali ed artigiane nel Mezzogiorno); dell'art. 22, ultimo

comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 e 59 del d.P.R. 6 marzo

1978, n. 218, in relazione all'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n.

918, convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Provvidenze

creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali per

favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio

e dell'artigianato), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto

comma, Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:718 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte