Ordinanza n. 719/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 349/1986
usata come parametro
citata
- art. 103legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo
comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) promosso con
ordinanza emessa il 30 giugno 1987 dalla Corte dei Conti, Sezione I
giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità proposto dal
Procuratore Generale nei confronti di Del Vecchio Gaetano ed altri,
iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 - 1ª s.s. dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 30 giugno
1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
18, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97,
primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto la
predetta norma sottrae alla giurisdizione della stessa Corte dei
Conti la materia della responsabilità per la produzione di danno
ambientale, devolvendola al giudice ordinario, anche in caso di
comportamenti derivanti da violazione degli obblighi di servizio di
funzionari e dipendenti pubblici;
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata
infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;
che l'ordinanza di rimessione non introduce sostanziali profili
di novità della questione, limitandosi ad aggiungere ai parametri
costituzionali di riferimento già considerati dalla Corte quelli di
cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost., i quali, tuttavia, vengono posti in
via meramente conseguenziale rispetto alla ritenuta violazione degli
artt. 103 e 25, negata con la predetta sentenza n. 641 del 1987;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in
materia di danno ambientale) sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e
103, secondo comma, Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:719 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte