Ordinanza n. 72/1962
Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 37legge 218/1952
citata
- art. 10legge 55/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa
il 14 dicembre 1960 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Cardelli Filippo e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avvocato Vittorio Santoro, per il Cardelli, l'avvocato
Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il
sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Roma fra
Cardelli Filippo, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per
il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato, e l'I.N.P.S., al
quale il Cardelli aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia
in base ai contributi riferentisi al periodo precedente di avventiziato
presso l'Amministrazione ferroviaria, è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, che non consente il computo dei contributi così
detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi siano
stati computati o siano computabili per altri trattamenti
pensionistici:
che si assumeva in giudizio, dalla difesa del Cardelli, la
illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti segnati
all'esercizio della delega, di cui all'art. 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218;
che il Tribunale, ritenendo di dover escludere che la norma
impugnata, col porre il divieto del computo del servizio militare agli
effetti di due diversi trattamenti pensionistici, costituisse norma di
attuazione della legge delegante, oppure di coordinamento con questa
della legislazione vigente, ammise che la questione sollevata fosse
rilevante e non manifestamente infondata, epperò, con ordinanza 14
dicembre 1960, ne rinviava la risoluzione alla Corte costituzionale;
che, nel procedimento seguitone dinanzi a questa Corte,
l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a notare che il Tribunale
aveva omesso di rilevare l'applicabilità o meno della disposizione
impugnata al caso sottoposto al suo esame, dato che la domanda per la
pensione dell'I.N.P.S. era stata presentata dal Cardelli fin dal 1956,
ha pregiudizialmente opposto il difetto della rilevanza della questione
sollevata in quanto la disposizione del decreto delegato sarebbe stata
assorbita e fatta propria da un disposto di legge, e cioè dall'art. 10
della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
che la difesa dell'I.N.P.S. ha, dal canto suo, insistito su tale
rilievo, sostenendo anzi che la norma impugnata sarebbe stata
tacitamente abrogata con la citata legge n. 55 del 1958, e all'udienza
di discussione ha chiesto che la Corte dichiari la cessazione della
materia del contendere in ordine alla sollevata questione;
Considerato che questa Corte non può entrare nell'esame dei riflessi
che l'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, può avere sulla
risoluzione della controversia vertente fra le parti; e la stessa
questione, presentata quale pregiudiziale a questa Corte,
dell'affermato assorbimento da parte della nuova legge della norma
impugnata di illegittimità o della sua assunta tacita abrogazione,
implica un accertamento ed una dichiarazione che esulano dal controllo
di legittimità costituzionale a questa Corte demandato, trattandosi di
questioni che vanno svolte e decise su piano diverso e con diverso
effetto (sentenza 5 giugno 1956, n. 1);
che, peraltro, la Corte costituzionale ha ritenuto che la questione
di legittimità costituzionale allora può dirsi rilevante per la
decisione di merito quando il giudizio può effettivamente essere
definito in base alla norma impugnata, e che perciò vanno restituiti
gli atti al giudice a quo se egli non abbia preliminarmente accertato
che la norma impugnata è applicabile al rapporto controverso
(ordinanza 6 luglio 1959, n. 40); che nel caso in esame, appunto sotto
il profilo della rilevanza, manca nell'ordinanza del Tribunale di Roma
qualsiasi esame o anche un accenno sui riflessi che può avere, ai fini
della risoluzione della controversia vertente fra le parti, l'art. 10
della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sul disposto dell'art. 10 del
precedente decreto delegato, dei quali articoli si afferma la identità
di contenuto, giacché il Tribunale solo sul primo decreto si è
soffermato, e della disposizione contenuta nella successiva legge,
avente ovviamente carattere formale, non si è affatto occupato; che,
occorrendo, pertanto, un nuovo esame sulla rilevanza, vanno rinviati
gli atti al Tribunale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte