Ordinanza n. 72/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 1150/1942
- art. 8legge 765/1967
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28,
primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica)
come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promossi
con tre ordinanze emesse il 21 aprile 1982 dal pretore di Riesi nei
procedimenti penali a carico di Giuliana Gaetano, Golisano Carmelo e
Buttiglieri Filomena ed altri iscritte ai nn. 18, 19 e 20 del registro
ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 135, 163 e 177 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Riesi, con tre distinte ordinanze,
emesse tutte in data 21 aprile 1982, recanti i nn. 18, 19 e 20 del reg.
ord. 1983, di contenuto analogo, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17
agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto
1967, n. 765, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo
comma, e 112 della Costituzione;
che i rispettivi giudizi, concernenti la medesima questione di
legittimità costituzionale, possono essere riuniti e decisi con unica
ordinanza.
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non
determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il
termine " lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni
divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di
difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che questa Corte, in aderenza alla propria consolidata
giurisprudenza in tal senso, ha dichiarato manifestamente infondata una
identica questione sollevata dallo stesso pretore di Riesi con
l'ordinanza n. 5 del 1984, sul presupposto che è legittimo anche in
riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune
esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e
"lottizzazione ", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun
onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (vedi da
ultimo anche le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la
sentenza n. 49 del 1980).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo
comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di Riesi con le tre
ordinanze, emesse tutte in data 21 aprile 1982, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte