Ordinanza n. 72/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 1182/1949
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5
novembre 1949, n. 1182 ("Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana nelle materie relative all'industria ed al
commercio"), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1983 dal
Giudice conciliatore di Palermo, iscritta al n. 84 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 176 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di una controversia tra una impresa di
assicurazioni ed alcuni assicurati, relativa al mancato pagamento di
rate di premio per responsabilità civile auto, il Giudice
conciliatore di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale, dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182
("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle
materie relative all'industria ed al commercio"), nella parte in cui
prevede la competenza dell'Assessore per l'industria ed il commercio
della Regione siciliana ad autorizzare l'esercizio dell'attività
assicurativa;
che la società attrice era stata autorizzata all'esercizio
dell'attività dall'Assessore per l'industria della Regione
siciliana, competenza che a parere del giudice a quo verrebbe a porsi
in contrasto con la legge del 24 dicembre 1969, n. 990;
che, inoltre, secondo l'ordinanza di rimessione, nell'ipotesi di
sinistro verificatosi fuori dalla Sicilia, il danneggiato da veicolo
assicurato con impresa come sopra autorizzata ma che versasse in
stato di decozione, non potrebbe rivolgersi al Fondo di garanzia;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la
questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;
che le medesime conclusioni sono state precisate dalla Regione
siciliana, intervenuta nel giudizio dinanzi alla Corte in persona del
Presidente della Giunta regionale;
Considerato che il giudice a quo, adito con azione di opposizione
a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di ratei scaduti di
assicurazione per R.C.A., non ha menomamente motivato circa la
rilevanza della questione, viceversa prospettando la medesima in
termini del tutto astratti nonché in riferimento ad una fattispecie
puramente eventuale;
che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non
può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182
("Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle
materie relative all'industria ed al commercio"), sollevata, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice
conciliatore di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte