Ordinanza n. 72/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/02/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 189Codice di procedura civile
- art. 50legge 374/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 189 del codice di procedura civile e 92 della legge 26
novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)
promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente
tra S.a.s. Ovima e S.p.a. Montebianco Industria Tessile iscritta al
n. 511 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nella causa civile pendente tra la S.a.s. Ovima e la
S.p.A. Montebianco Industria Tessile il giudice istruttore presso il
Tribunale di Prato con ordinanza del 24 giugno 1991 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli
artt. 189 cod. proc. civ. e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353
(Provvedimenti urgenti per il processo civile) per sospetta
violazione dell'art. 97 Cost.;
che ad avviso del giudice rimettente l'introduzione del giudice
unico previsto dalla riforma del processo civile (legge n. 353/90
cit.) rappresenta sì un "serio, meglio controllabile antidoto allo
sfascio del processo civile", ma è destinata ad entrare in vigore
soltanto il 1° gennaio 1992 per effetto del disposto dell'art. 92
della citata legge, salvo slittamenti ad epoca ulteriormente
differita;
che ciò contrasta, ad avviso del giudice rimettente, con il
canone di efficienza dell'amministrazione della giustizia desumibile
dall'art. 97 Cost., mentre solo il giudice unico, previsto dalla
riforma, potrebbe rapidamente definire la controversia;
che pertanto il giudice rimettente, anche in previsione di uno
slittamento dell'entrata in vigore della normativa suddetta (che può
"attendibilmente" prospettarsi), chiede una pronuncia caducatoria
dell'art. 92 cit. e "di ogni successivo rinvio";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile perché spetta unicamente al
legislatore stabilire i termini di entrata in vigore delle leggi;
sostiene inoltre l'assoluto difetto di rilevanza della questione
perché i processi pendenti alla data di entrata in vigore della
legge n. 353 del 1990 vanno definiti secondo la vecchia disciplina (
ex art. 90 legge n. 353 cit.);
Considerato che la questione di costituzionalità dell'art. 92
della legge n. 353 del 1990 - ancorché rilevante perché l'art. 90,
quinto comma, della medesima legge prevede che il tribunale giudica
con il numero invariabile di tre votanti soltanto nei procedimenti
che gli siano stati rimessi ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.
alla data di entrata in vigore della legge medesima, e quindi non
anche nei procedimenti rimessi successivamente - è manifestamente
infondata perché rientra nella discrezionalità del legislatore
fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, né in
particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli
uffici e della necessità di approntare le strutture necessarie - è
contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della
giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio
respiro, qual è la legge n. 353 del 1990;
che la medesima questione di costituzionalità avente ad oggetto
- secondo il tenore letterale dell'ordinanza di rimessione - ogni
successiva norma di proroga del termine di entrata in vigore della n.
353 cit., e quindi da intendersi attualmente riferita all'art. 50
legge 21 novembre 1991 n. 374 sull'istituzione del giudice di pace
(che tale differimento prevede al 1° gennaio 1993), è inammissibile
perché avente ad oggetto norma non esistente alla data
dell'ordinanza di rimessione, ancorché successivamente emanata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge
26 novembre 1990 n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile) e la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 50 legge 21 novembre 1991 n.
374 (Istituzione del giudice di pace) sollevate, in riferimento
all'art. 97 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il
Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte