Ordinanza n. 72/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1996 dalla Corte
di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Zampatti
Severo, iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Milano, chiamata a pronunciarsi
quale giudice della esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice
penale, nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza
straniera ai fini dell'individuazione del vincolo della continuazione
ai sensi dell'art. 671 del codice di procedura penale;
che a tal proposito il giudice a quo dopo aver posto in risalto
l'inadeguatezza della procedura di rinnovamento del giudizio, ha
evidenziato come l'impossibilità di unificare sotto il vincolo della
continuazione il reato giudicato in Italia e quello giudicato
all'estero, attesi i limitati effetti che scaturiscono dalla norma
oggetto di impugnativa, da un lato intaccherebbe il principio di
uguaglianza "per il soggiacere dell'imputato, nei cui confronti si
procede separatamente, a situazioni di minorazione rispetto
all'imputato che usufruisce di processo cumulativo", dall'altro
comprometterebbe l'inviolabilità del diritto di difesa "per
l'incompleta esperibilità dell'accertamento dell'unicità del
disegno criminoso in relazione a processi separati";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la disciplina del reato continuato postula il
riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si
qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché il
riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto
richiesto dal giudice a quo comporterebbe l'individuazione di un
meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato
all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto
irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe
possibile individuare la "violazione più grave" e determinare, in
ragione di essa, l'aumento di una pena prevista dall'ordinamento
interno;
che l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in
Italia e le condanne all'estero determinerebbe una automatica
invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo
convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l'altro, il
principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto
internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta
(art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di
rapporti giurisdizionali con autorità straniere;
che la possibilità di applicare la disciplina del reato
continuato in fase esecutiva trae origine, come lo stesso giudice a
quo rammenta, dalla esigenza di evitare che giudizi separati dovuti a
meri accidenti processuali impediscano di riconoscere un trattamento
sanzionatorio volto di regola a mitigare il cumulo delle pene;
evenienza, peraltro, che nel caso di condanne all'estero non può
sussistere, proprio perché i giudicati da unificare promanano da
ordinamenti diversi;
che, d'altra parte, e a dimostrazione di quanto sopra, ove
venisse accolta la richiesta del giudice rimettente, all'organo della
esecuzione verrebbe nella specie attribuito un potere maggiore di
quello conferito ai giudici della cognizione (ai quali, proprio
perché appartenenti ad ordinamenti diversi, sfugge qualsiasi potere
di delibare la continuazione rispetto al reato commesso all'estero),
in aperto contrasto con lo stesso art. 671 cod.proc.pen. che consente
di applicare in executivis la disciplina della continuazione purché
la stessa "non sia stata esclusa dal giudice della cognizione";
che, pertanto, richiedendosi a questa Corte un intervento che
fuoriesce dai poteri che le sono riservati, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte