Ordinanza n. 72/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 13legge 271/1957
- art. 25legge 415/1968
- art. 45legge 415/1968
- art. 12legge 415/1968
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3,
del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni
in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle
recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei
centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi
di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con
ordinanza emessa il 24 febbraio 1998 dal pretore di Locri, sezione
distaccata di Siderno, iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato del reato di cui all'art. 25, comma 2, del testo unico delle
disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di
fabbricazione degli spiriti (d. m. 8 luglio 1924), per detenzione non
autorizzata di alcool denaturato, il pretore di Locri, sezione
distaccata di Siderno, con ordinanza in data 24 febbraio 1998 ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 48 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative), e dell'art. 12, comma 3, del d.-l.
30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia
di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da
direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione,
nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati
di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui riconoscono efficacia
retroattiva solo alla depenalizzazione della fattispecie di esercizio
non autorizzato di deposito di oli minerali e di distribuzione di
carburanti, prevista dall'art. 13, comma 1, del d.-l. 5 maggio 1957,
n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi
nel settore degli oli minerali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 1957, n. 474, e non anche alla depenalizzazione della
fattispecie prevista dal d.m. 8 luglio 1924, oggetto del procedimento
penale in decisione;
che, ad avviso del remittente, la condotta retroattivamente
depenalizzata (esercizio non autorizzato di deposito di oli minerali
e distribuzione di carburanti) sarebbe in tutto coincidente con
quella contestata all'imputato (detenzione non autorizzata di alcol
denaturato), sicché il diverso trattamento sanzionatorio delle due
fattispecie sarebbe manifestamente irragionevole e, conseguentemente,
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale sarebbe, secondo
il giudice a quo rilevante per la definizione del giudizio,
"dipendendo dalla sua decisione la rilevanza penale ovvero
amministrativa della condotta in contestazione".
Considerato che l'ordinanza di remissione non fa riferimento alcuno
alla fattispecie oggetto del giudizio, non specificando nemmeno i
quantitativi di spiriti in deposito;
che la indicazione di tali quantitativi appare indispensabile per
adeguatamente motivare in ordine alla rilevanza della questione
sollevata, poiché la normativa che il giudice a quo ritiene di dover
applicare, in conseguenza della denunciata irretroattività della
intervenuta depenalizzazione, sottopone a sanzione penale solo i
depositi di spiriti eccedenti determinati quantitativi (artt. 25 e 45
del d.m. 8 luglio 1924; ma v. anche l'art. 12 della legge 28 marzo
1968, n. 415);
che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), che impone al giudice di
indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della remissione;
che, conseguentemente, in conformità alla costante
giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 48 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative), e 12, comma 3, del d.-l. 30 agosto
1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive
CEE e modificazioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati
di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Locri, sezione distaccata di Siderno,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte