Ordinanza n. 72/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.lgs. 546/1993
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 2legge 421/1992
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5,
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego),
promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da
Gianfrancesco Valerio contro il Ministero dell'interno, iscritta al
n. 404 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un dirigente
della Polizia di Stato nei confronti del Ministero dell'interno
avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di rigetto
dell'istanza diretta ad ottenere il trattenimento in servizio per un
biennio ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il TAR del
Lazio con ordinanza del 13 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 30 giugno 1999) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, atteso che la potestà
legislativa del Governo, per il suo carattere di eccezionalità, in
tanto può considerarsi legittima, in quanto si dimostri puntualmente
rispettosa della delega per ogni specifico oggetto delegato: nella
specie, il Governo, utilizzando la delega di cui all'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), avrebbe travalicato l'oggetto della delega stessa,
invadendo il campo di cui all'art. 3 della citata legge, riguardante
la previdenza, con conseguente violazione dell'art. 76 della
Costituzione;
Nonché in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto discriminerebbe irrazionalmente nell'ambito di una medesima
species (dipendenti civili dello Stato) una sottocategoria di essa
(il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile). Tale differenziazione - argomenta il giudice a quo - non
avrebbe ragione di esistere dal momento che il corpo di Polizia di
Stato è stato smilitarizzato, con la conseguenza che i suoi
appartenenti rientrerebbero a tutti gli effetti nella categoria dei
dipendenti civili;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto
identica ad altre già portate all'esame di questa Corte e dichiarate
non fondate con sentenza n. 422 del 1994.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di remissione,
identica questione è stata ritenuta da questa Corte non fondata con
sentenza n. 422 del 1994, e che non vengono prospettati argomenti
nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa;
che, pertanto, anche la questione sollevata dal TAR del Lazio
va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte