Ordinanza n. 720/1988
Altra decisione · depositata il 23/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 616/1977
- art. 15legge 833/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
della Regione Lazio 6 dicembre 1979, n. 93 ("Costituzione,
organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie
locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli
sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale e del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616") come modificato
dall'art. 1, n. 2, della legge della Regione Lazio 6 dicembre 1979,
n. 94;
1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto da Cicchetti Antonio ed altri contro il Sindacato
del Comune di Rieti ed altri, iscritta al n. 658 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sede
staccata di Latina, sul ricorso proposto da Magliocchetti Bruno ed
altro contro il Comune di Isola del Liri ed altri, iscritta al n. 234
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 231 dell'anno 1984;
Visti gli atti di costituzione di Cicchetti Antonio ed altri,
Magliocchetti Bruno ed altro e della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Gabriele Moricca per Cicchetti Antonio ed altri e per
Magliocchetti Bruno ed altro l'avv. Vito Bellini per la Regione
Lazio;
Ritenuto che, nel corso del giudizio diretto all'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Rieti n. 37 del 12 marzo
1981 relativa alla elezione dei rappresentanti del Comune
nell'Assemblea della Unità sanitaria locale di Rieti/1 in
applicazione delle leggi della Regione Lazio 6 dicembre 1979 nn. 93 e
94, il T.A.R. del Lazio, sez. II, con ordinanza del 28 ottobre 1981,
ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,
n. 2, della legge regionale n. 94 del 1979, modificata dalla
precedente legge regionale n. 93 del 1979 (concernente la
costituzione, l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle
Unità sanitarie locali) in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost.;
che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata,
introducendo il sistema del "voto limitato", non rispetta il
principio fondamentale della proporzionalità indicato dal
legislatore statale nell'art. 15, quinto comma, della l. 23 dicembre
1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale") in
quanto, pur assicurando la elezione di rappresentanti delle
minoranze, privilegia fra queste il gruppo di maggiore consistenza;
che analoga questione è stata sollevata dal T.A.R. Lazio -
Sezione staccata di Latina, con ordinanza dell'8 aprile 1983,
relativamente all'art. 2 della legge della Regione Lazio 6 dicembre
1979, n. 93 e all'art. 1, n. 2, della legge regionale 6 dicembre
1979, n. 94, in riferimento all'art. 117 Cost.;
che in entrambi i giudizi si sono costituite le parti private,
originari ricorrenti, concludendo per la fondatezza della questione,
ciò ribadendo nelle memorie di udienza;
che la Regione Lazio è intervenuta solo nel primo giudizio, con
memoria presentata fuori termine;
che i giudizi suindicati possono essere riuniti per essere
decisi con unica pronuncia, coinvolgendo la medesima questione;
Considerato che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta
la legge statale 15 gennaio 1986, n. 4, la quale prevede
espressamente un sistema elettorale analogo a quello indicato nella
legge regionale impugnata;
che tenuto conto che, al momento in cui questa Corte dovrebbe
pronunciarsi sulla dedotta questione di legittimità costituzionale,
non esiste più nella legislazione statale la norma che, secondo le
ordinanze di rimessione, indicherebbe la presenza di quel principio
fondamentale che, a detta dei giudici a quibus, non sarebbe stato
rispettato dalla normativa regionale impugnata, onde le questioni,
che peraltro riguardano probabilmente l'elezione di organi ormai
scaduti dalla carica, potrebbero essere risolte in via
interpretativa;
che si rende perciò opportuna la restituzione degli atti ai
giudici a quibus per un riesame sulla rilevanza alla luce dello jus
superveniens;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 658 del 1982 e n. 234
del 1984;
Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché
riesaminino la rilevanza delle questioni proposte alla luce della
legge 15 gennaio 1986, n. 4.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:720 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte